Il controllo del giudice di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza (Cass. pen. Sez. 1 n. 12827 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame che valuta la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza è inammissibile quando la censura si risolve in una critica aspecifica e meramente confutativa, priva di riferimenti a vizi di motivazione. In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, secondo il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 11 del 22/03/2000. Il giudice del riesame è tenuto a confrontarsi con il compendio indiziario secondo i parametri dell’art. 292 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Napoli ha sostituito gli arresti domiciliari dell’indagato con la misura dell’obbligo di dimora, confermando la gravità del quadro indiziario per il reato di cui all’art. 2 legge n. 895/1967. La misura cautelare era stata applicata in seguito al ritrovamento, in un garage nella disponibilità dell’indagato, di quattro bombe artigianali con miccia e radiocomando, nonché di documenti oggetto di furto.

Il ricorrente contesta la qualificazione del materiale come esplosivo e la sussistenza delle esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso inammissibile, ricordando che la richiesta di riesame è un mezzo di impugnazione atipico che impone al giudice di confrontarsi con i parametri dell’art. 292 cod. proc. pen., conformemente alla struttura motivazionale prevista dall’art. 546 cod. proc. pen.. Il controllo del giudice di legittimità è circoscritto alla congruità della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto richiamati dalle Sezioni Unite.

Quanto alla censura sulla natura del materiale, la Corte la ritiene ininfluente laddove la difesa contesta il funzionamento del radiocomando, essendo tale elemento rilevante solo per la potenzialità offensiva. Il riesame ha comunque accertato che il dispositivo è funzionante. La qualificazione come fuochi d’artificio è apodittica, mentre il contenuto di grammi 1446,6 di polvere da sparo dimostra l’elevata attitudine distruttiva degli ordigni.

In ordine alle esigenze cautelari, la Corte rileva che il riesame ha spiegato le ragioni del pericolo di reiterazione, valorizzando la quantità di esplosivo e la detenzione di documenti rubati. La condizione di ex finanziere e l’assoluzione dal reato associativo non inficiano la motivazione, che ha evidenziato la contiguità compiacente con ambienti camorristici.

Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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