Riesame cautelare, dolo di tentato omicidio e pericolo di recidiva (Cass. pen. Sez. I n. 22883 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente alla Corte di legittimità la sola verifica della congruenza logica delle ragioni addotte dal giudice di merito, non il controllo delle censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze probatorie. Ai fini dell’accertamento dell’animus necandi, in mancanza di ammissione dell’agente, assume valore determinante l’idoneità dell’azione, apprezzata in concreto con prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione ex ante, essendo sufficiente il dolo diretto e non occorrendo il dolo intenzionale. Nella valutazione delle esigenze cautelari, la pregressa incensuratezza ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle modalità della condotta.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari applica al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il delitto di tentato omicidio in concorso e per il porto in luogo pubblico di due pistole. Il Tribunale del riesame rigetta l’istanza di riesame, convalidando l’impianto indiziario dell’ordinanza genetica.
Avverso tale provvedimento il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancanza di motivazione sulla gravità indiziaria del tentato omicidio, con particolare riferimento all’asserita accidentalità dell’esplosione del colpo, e l’inosservanza di legge sulla sussistenza delle esigenze cautelari. La questione giunge così davanti alla Corte di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame consente solo la verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non il controllo delle censure che si risolvono in una diversa valutazione delle risultanze probatorie. I principi enunciati si pongono in continuità con Sez. U. n. 11 del 22.03.2000, Audino.
Quanto al primo motivo, la Corte lo ritiene destituito di fondamento. L’ordinanza impugnata ha fornito puntuale risposta alle doglianze difensive, convalidando l’iter argomentativo dell’ordinanza genetica attraverso autonome argomentazioni. La materialità dell’aggressione non è contestata, essendo le censure circoscritte alla sola qualificazione dell’elemento soggettivo.
Il Tribunale ha valorizzato in modo convergente le videoriprese, le intercettazioni e le dichiarazioni della persona offesa, ricostruendo la dinamica dei fatti in termini di spedizione punitiva legata a pregresse vicende di stupefacenti. Da tali fonti ha desunto la natura non accidentale dell’aggressione e la sussistenza di un previo concerto tra gli aggressori, essendosi gli stessi portati insieme ed armati presso l’abitazione delle vittime.
Sul dolo omicidiario, la Corte richiama il principio per cui, in assenza di esplicite ammissioni, assume valore determinante l’idoneità dell’azione, apprezzata in concreto con prognosi formulata ex post ma con riferimento alla situazione ex ante (Sez. I n. 11928 del 29.11.2018, Comelli; Sez. I n. 35006 del 18.04.2013, Polisi). È sufficiente il dolo diretto, non occorrendo la specifica finalità di uccidere, ossia il dolo intenzionale (Sez. I n. 38238 del 14.10.2025, V.). Il Tribunale ha correttamente escluso la prospettata accidentalità del colpo, smentita dalla reiterazione degli spari e dalla complessiva dinamica dell’aggressione. Logica e congrua è anche la valutazione sull’asserito ritardo psicomotorio del ricorrente, non risultando rappresentate circostanze specifiche idonee a incidere sulla configurabilità del dolo.
Infondato è anche il secondo motivo. La motivazione sulle esigenze cautelari risulta lineare e coerente: il Tribunale ha attribuito decisivo rilievo alla contiguità del ricorrente con ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti e al reperimento di armi e alla spregiudicatezza della condotta. Tali elementi rendono recessivi i profili di incensuratezza, di regolare attività lavorativa e di ritardo psicomotorio. La Corte ribadisce che la pregressa incensuratezza ha valenza di mera presunzione relativa di minima pericolosità sociale, superabile valorizzando l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle accertate modalità della condotta (Sez. I n. 30405 del 13.06.2025, Lucia). Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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