Pericolo di reiterazione e inibizione all’ingresso in porto (Cass. pen. Sez. III n. 7759 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il requisito dell’attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto dall’art. 2, lett. a), legge 16 aprile 2015, n. 47 nell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., non richiede la previsione di una specifica occasione di recidiva. Esso va accertato mediante una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, quali le modalità della condotta, la personalità dell’indagato e il contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi. Il pericolo di reiterazione può sussistere anche quando l’indagato non disponga di effettive e immediate occasioni di ricaduta, purché la prognosi sia ancorata a specifici elementi. Il divieto di accesso agli ambiti portuali non esclude di per sé il periculum libertatis, ove il giudice di merito ne illustri adeguatamente le ragioni.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente di una società che operava nel porto di Gioia Tauro, era stato raggiunto da custodia cautelare in carcere nell’ambito di un procedimento per traffico di sostanze stupefacenti. Al soggetto si contestava di aver messo a disposizione del gruppo criminale la propria posizione lavorativa, che gli consentiva l’ingresso in ambito portuale, per l’esfiltrazione di ingenti quantitativi di stupefacente importato dal Sud America.

Il Tribunale di Palmi aveva rigettato l’istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari, anche con controllo a distanza. Il Tribunale di Reggio Calabria, investito dell’appello cautelare, aveva confermato il diniego. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la contraddittorietà del provvedimento rispetto agli elementi sopravvenuti: il licenziamento dal posto di lavoro e la revoca dell’accesso ai porti dei Mari Tirreno e Jonio, compreso quello di Gioia Tauro.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa che il ricorso è infondato. Il Collegio ricostruisce l’evoluzione normativa dell’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, che ha inserito l’avverbio “e attuale” accanto al requisito della concretezza del pericolo. Richiamando un proprio precedente (Sez. III n. 37087 del 2015), la Corte osserva che non è più sufficiente prevedere che l’indagato torni a delinquere al presentarsi dell’occasione, ma occorre anche che gli si prospetti effettivamente una simile occasione.

Tale requisito non implica però la necessità di individuare una specifica occasione di recidiva. Secondo un orientamento consolidato, richiamato attraverso plurimi precedenti (Sez. II n. 5054 del 2020, Sez. I n. 14840 del 2020, Sez. III n. 34154 del 2018), il pericolo va affermato quando, all’esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale, appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati. Il periculum può dunque sussistere anche in assenza di immediate opportunità di ricaduta.

La Corte precisa inoltre che l’attualità del pericolo, pur introdotta espressamente dal legislatore del 2015, costituiva già prima un presupposto implicito della misura, essendo insita nella concretezza del pericolo stessa, come affermato in altri arresti (Sez. VI n. 24779 del 2016, Sez. VI n. 9894 del 2016).

Applicando tali principi, il Collegio rileva che il Tribunale ha illustrato le ragioni per cui, nonostante il divieto di ingresso in tutti gli ambiti portuali, permanesse il pericolo di reiterazione, potendo il ricorrente commettere nuovamente reati in materia di stupefacenti anche senza avvalersi dell’attività lavorativa. Quanto alla scelta della misura, il Tribunale ha ritenuto gli arresti domiciliari inidonei a recidere i contatti con la criminalità organizzata e il soggetto non affidabile nell’adempimento degli obblighi connessi a una misura meno afflittiva.

Sul piano processuale, la Corte ribadisce che, in tema di impugnazione delle misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando proponga censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolva in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. Il ricorso viene conseguentemente rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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