Fungibilità degli arresti domiciliari e compatibilità con i lavori di pubblica utilità (Cass. pen. Sez. 1 n. 18622 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il periodo di custodia cautelare agli arresti domiciliari, sofferto per un fatto diverso, è fungibile ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen. anche quando il soggetto sia stato autorizzato dal giudice procedente ad allontanarsi dal domicilio per svolgere i lavori di pubblica utilità in esecuzione di una pena sostitutiva inflitta con una distinta sentenza. L’art. 300, comma 4-bis, cod. proc. pen., che disciplina la cessazione delle misure cautelari in caso di condanna alla pena sostitutiva, concerne esclusivamente i rapporti tra la misura e la sentenza pronunciate per il medesimo fatto, e non può trovare applicazione in relazione a fatti diversi. Spetta al giudice dell’esecuzione verificare esclusivamente che il periodo sia stato effettivamente sofferto e che ricorra il requisito della antecedenza del reato, senza poter compiere valutazioni di compatibilità già rimesse al giudice della cautela.
Il Fatto
Il Tribunale di Cosenza, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’incidente d’esecuzione proposto dal condannato, volto a ottenere la rideterminazione della pena da espiare con detrazione di un periodo di arresti domiciliari subìto per un procedimento diverso. Il giudice dell’esecuzione confermava il provvedimento del Pubblico ministero che aveva determinato la residua pena, escludendo la fungibilità del periodo in quanto, nel medesimo arco temporale, il condannato era stato ammesso a svolgere i lavori di pubblica utilità per altro titolo definitivo, pena sostitutiva ritenuta incompatibile con la misura cautelare. Avverso tale ordinanza il condannato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che non risultava controverso che il giudice per le indagini preliminari avesse espressamente autorizzato l’imputato ad allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari al fine di svolgere i lavori di pubblica utilità in esecuzione di una diversa sentenza. La misura cautelare, pertanto, era stata effettivamente eseguita e applicata anche durante il periodo in cui il soggetto, per autorizzazione, si era allontanato dal domicilio per attività esterne.
La Suprema Corte ha precisato che l’eventuale pericolo di un doppio computo del periodo, paventato dal giudice dell’esecuzione, non è una valida ragione per escludere la fungibilità. Ciò che rileva, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., è che il periodo di custodia per altra causa sia stato effettivamente sofferto e che la misura sia stata applicata per un reato anteriormente commesso rispetto alla pena da espiare. La circostanza che l’imputato abbia beneficiato di permessi di uscita per lavori di pubblica utilità non fa venire meno la natura custodiale della misura.
La Corte ha ulteriormente chiarito che la compatibilità della misura cautelare con l’allontanamento dal domicilio è stata oggetto della valutazione del giudice procedente, il quale ha autorizzato tale modalità di espiazione. Non compete, quindi, al giudice dell’esecuzione effettuare una diversa e successiva valutazione di incompatibilità. L’unica verifica demandata al giudice dell’esecuzione riguarda l’utilizzo del periodo per la fungibilità una sola volta rispetto alla pena detentiva oggetto dell’incidente.
Infine, la Corte ha dichiarato non pertinente il richiamo all’art. 300, comma 4-bis, cod. proc. pen. operato dal giudice dell’esecuzione. Tale disposizione regola i rapporti tra le misure cautelari e la sentenza di condanna che abbia applicato una pena sostitutiva, ma esclusivamente nell’ambito del giudizio di cognizione e in relazione ai rapporti tra misura e sentenza pronunciate per il medesimo fatto. Essa non può essere applicata al caso del concorso tra una pena sostitutiva e una diversa misura cautelare applicata per un fatto differente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 300 c.p.p. – Estinzione o sostituzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
- Art. 657 c.p.p. – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo