Pericolo di reiterazione: gravità del fatto concreto e scelta della misura (Cass. pen. Sez. II n. 10300 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione non può essere desunto dalla sola gravità del titolo di reato astrattamente considerato, ma dalla valutazione della gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, perché modalità e circostanze del fatto servono a comprendere se la condotta sia occasionale o espressione di un sistema di vita criminale. Il requisito dell’attualità del pericolo sussiste a prescindere dalla positiva ricognizione di effettive e immediate occasioni di ricaduta, essendo necessaria e sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti. Nella scelta della misura, l’art. 275 cod. proc. pen. impone al giudice di esplicitare specificamente le ragioni per le quali le altre misure coercitive e interdittive sono inadeguate; il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità degli strumenti elettronici di controllo a distanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 04.12.2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Torre Annunziata del 20.11.2024, che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per gravi indizi di usura, di due estorsioni finalizzate al pagamento di interessi usurari e di detenzione di arma comune da sparo, ravvisando il pericolo di commissione di delitti della stessa specie.
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza del riesame, deducendo un unico motivo: l’inosservanza dell’art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per l’insussistenza dell’attualità e della concretezza del pericolo di reiterazione e per la carenza di motivazione sull’esclusione degli arresti domiciliari in una regione diversa da quella dei fatti.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal rilievo che il pericolo di recidiva è stato desunto dal Tribunale non dalla sola astratta gravità del titolo di reato, ma dalla gravità della condotta concretamente analizzata. L’ultimo periodo della lett. c) del comma 1 dell’art. 274 cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. c), della legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di far discendere il pericolo dalla sola qualificazione giuridica del fatto, mentre le modalità e le circostanze restano elementi imprescindibili: investendo comportamenti concreti, servono a comprendere se la condotta sia occasionale o si collochi in un più ampio sistema di vita, ovvero sia sintomatica di incapacità di autolimitarsi.
Quanto all’attualità, secondo la giurisprudenza richiamata e condivisa, essa non richiede la positiva ricognizione di effettive e immediate occasioni di ricaduta: è sufficiente una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, condotta con analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Tale analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non impone la previsione di specifiche occasioni di recidiva (tra le altre, Sez. 3 n. 9041 del 15.02.2022; Sez. 2 n. 6593 del 25.01.2022; Sez. 1 n. 14840 del 22.01.2020).
Nel caso concreto, il Tribunale ha valorizzato le modalità operative dell’attività usuraria, esercitata per archi temporali lunghissimi e in modo seriale e professionale, fino a costituire una stabile fonte reddituale, nonché i numerosi precedenti penali per contrabbando, dai quali ha tratto la prognosi di reiterazione. Su questo punto il ricorso è anzitutto non consentito, perché il ricorrente si è sottratto al confronto con gli argomenti del Tribunale; nel merito, la motivazione è immune da vizi logici e giuridici.
Sulla scelta della misura, la Corte ricorda che l’art. 275 cod. proc. pen. impone di valutare l’idoneità della misura a soddisfare le esigenze cautelari, con motivazione incensurabile solo se adeguata e immune da vizi (Sez. 6 n. 2995 del 20.07.1992). Dopo le modifiche del 2015, grava sul giudice il dovere di esplicitare specificamente le ragioni di inadeguatezza delle altre misure (Sez. 3 n. 842 del 17.12.2015), e il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari implica la valutazione sfavorevole sull’impiego dei controlli elettronici a distanza ex art. 275-bis cod. proc. pen. (Sez. 2 n. 43402 del 25.09.2019). Anche su tale profilo il motivo è non consentito e, comunque, manifestamente infondato. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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