Liberazione anticipata per lavori di pubblica utilità competente magistrato sorveglianza (Cass. pen. Sez. I n. 10302 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’istituto della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., in forza del combinato disposto degli artt. 57 e 76 legge n. 689 del 1981 e degli artt. 47, comma 12-bis, e 54 ord. pen., è applicabile alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La natura non detentiva della pena in espiazione non costituisce più elemento dirimente, essendo sufficiente la pendenza del rapporto esecutivo sul quale l’istituto incide anticipandone la cessazione. La competenza funzionale a decidere sulla concessione del beneficio spetta tuttavia al magistrato di sorveglianza ai sensi dell’art. 69-bis ord. pen., con conseguente incompetenza del giudice dell’esecuzione.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torino, in accoglimento dell’istanza del condannato, ha concesso quarantacinque giorni di liberazione anticipata in relazione alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, sostituita con lavori di pubblica utilità ragguagliati in 960 ore. La pena espianda è stata rideterminata nella misura residua ragguagliata in 870 ore di lavoro.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sotto plurimi profili la violazione di legge: l’incompetenza funzionale del giudice dell’esecuzione, l’inapplicabilità dell’istituto alla pena sostitutiva e il difetto del presupposto del semestre di pena, oltre alla violazione delle regole procedurali dell’art. 676 cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via logicamente prioritaria la questione dell’applicabilità dell’istituto alla pena sostitutiva, prima di esaminare il profilo assorbente della competenza. Il novellato art. 76 legge n. 689 del 1981 richiama espressamente, in quanto compatibili, gli artt. 47, comma 12-bis, 51-bis, 51-quater e 53-bis ord. pen.; proprio nell’inciso relativo alla compatibilità si annida la questione interpretativa.
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione dell’istituto. La lettura restrittiva, che esigeva uno status detentionis in atto, è stata superata: si è ammessa la liberazione anticipata per il condannato in libertà a seguito di sospensione dell’esecuzione, poi per l’affidato in prova al servizio sociale in forza dell’art. 47, comma 12-bis, ord. pen., e infine per i periodi trascorsi in liberazione condizionale.
Da tale percorso la Corte trae il principio che la natura detentiva della misura non è più discrimine: rileva il mancato esaurimento del rapporto esecutivo, sul quale l’istituto incide in senso favorevole anticipando la cessazione della pena. Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, del resto, è imperniato su attività con spiccata attitudine rieducativa, comporta prescrizioni comuni alla semilibertà e alla detenzione domiciliare e persegue finalità di reinserimento sociale.
Il parallelismo tra lavori di pubblica utilità e affidamento in prova, confortato dagli indici normativi richiamati, esclude ogni incompatibilità sistematica. L’applicazione dell’istituto risulta conforme alla ratio della disciplina delle pene sostitutive, volta alla più ampia equiparazione tra condannati in espiazione di pena sostitutiva e condannati in espiazione di pena detentiva mediante misure alternative.
Sul profilo della competenza il dato normativo è però inequivoco: l’art. 69-bis ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 92 del 2024, attribuisce al magistrato di sorveglianza il potere di concedere o negare il beneficio, con ordinanza reclamabile al tribunale di sorveglianza. Eventuali esigenze di concentrazione in capo al giudice dell’esecuzione recedono dinanzi al dato testuale. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Torino; le ulteriori censure restano assorbite.
Nota della Redazione
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