Perizia di parte priva di valore probatorio e riduzione della penale (Cass. civ. Sez. III n. 5362 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La perizia stragiudiziale di parte, pur provenendo dalla controparte, costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio e non suscettibile di applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.. Se il giudice di merito fonda su di essa la quantificazione del credito del concedente, e in particolare il giudizio di non manifesta eccessività della penale, deve fornire adeguata motivazione del proprio convincimento. La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio avanzata dall’utilizzatore non può essere disattesa sul presupposto che la perizia avversaria non sia stata specificamente contestata: in tal modo il giudice subordina l’esercizio del potere officioso di riduzione ex art. 1384 cod. civ. a un onere di contestazione che non trova fondamento nel regime probatorio della consulenza di parte.

Il Fatto

Una società utilizzatrice, in liquidazione, stipulava con una società di leasing un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto un immobile. Nel gennaio 2017 la concedente, per asserito inadempimento nel pagamento dei canoni, si avvaleva, tramite una mandataria, della clausola risolutiva contrattuale e otteneva la riconsegna del bene.

Nel 2018 l’utilizzatrice conveniva davanti al Tribunale di Brescia la concedente e la mandataria, chiedendo la restituzione dei canoni versati, sul presupposto della natura traslativa del leasing e dell’applicabilità dell’art. 1526 cod. civ., salvo il compenso per l’uso. Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo valida la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione, riconosce al concedente il residuo credito, detratto quanto ricavato dalla ricollocazione. La Corte d’appello di Brescia confermava, e l’utilizzatrice ricorreva in cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi di ricorso — entrambi per violazione e falsa applicazione, rispettivamente, dell’art. 1526 cod. civ. e dell’art. 1384 cod. civ. — sono esaminati congiuntamente, perché entrambi investono il modo in cui il giudice d’appello ha quantificato il valore del bene restituito, fondandosi su una perizia di parte prodotta dalla concedente e negando la riduzione della penale.

La Corte rileva che l’art. 1384 cod. civ. non è affatto neutralizzato dalla clausola contrattuale, e che la quantificazione ben può essere compiuta dal giudice senza consulenza tecnica d’ufficio, essendo egli peritus peritorum. Tuttavia, quando la quantificazione si compie mediante una perizia di parte della concedente — cioè della parte che, in caso di riduzione, dovrebbe versare il surplus all’altra — l’ontologica non terzietà di quella valutazione impone al giudice di sostenere la propria scelta con una specifica motivazione.

Il ragionamento della Corte d’appello è capovolto: essa afferma che la perizia di parte doveva essere specificamente contestata dall’avversario, come se la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non avesse alcuna incidenza in presenza di una perizia prodotta dal concedente. Ma la consulenza tecnica di parte — secondo l’orientamento di legittimità richiamato — è una mera allegazione difensiva di contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio: non può formare oggetto del principio di non contestazione, perché non assurge a fatto giuridico suscettibile di prova, ma è solo un elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione del giudice.

Ne consegue che, su di essa fondando la decisione, il giudice deve fornire adeguata motivazione, tanto più quando la parte abbia richiesto fin dal primo grado la consulenza tecnica d’ufficio in relazione al valore locativo. I motivi sono pertanto accolti nei termini esposti; la sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che procederà a nuovo esame applicando i principi disattesi e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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