Qualificazione del leasing e inammissibilità del motivo di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 5363 del 28.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo dipende dall’accertamento della volontà delle parti trasfusa nelle clausole contrattuali. Si è in presenza di leasing di godimento quando l’insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito e lascia scoperta una parte rilevante di questo; si è in presenza di leasing traslativo quando i canoni remunerano interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione. Tale accertamento rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici ovvero per vizio di motivazione. Ne consegue l’inammissibilità del motivo che, in difetto di censure siffatte, si risolva in una critica dell’accertamento fattuale.

Il Fatto

Con sentenza il Tribunale condannava il ricorrente a pagare alla banca una somma per un contratto di leasing riguardante un’automobile e per un contratto di finanziamento accessorio a un contratto di manutenzione. Il ricorrente proponeva appello, rigettato dalla Corte d’appello con sentenza n. 1127/2023.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui la banca ha resistito con controricorso. L’altra intimata non ha svolto attività difensiva. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1458, primo comma, e 1526 cod. civ., per avere il giudice d’appello qualificato il contratto di finanziamento come leasing di godimento anziché traslativo. Assume che il totale dei canoni coprisse quasi per intero il capitale investito, lasciando scoperta una minima parte, e che il veicolo avesse conservato alla scadenza un valore residuo apprezzabile. Da ciò deduce che, trattandosi di leasing traslativo, la controparte dovrebbe restituire i ratei pagati, avendo diritto eventualmente al solo equo compenso, e che la ritenzione dei ratei avrebbe violato l’art. 1526 cod. civ.

La Corte rileva che il ricorrente stesso richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui si ha leasing di godimento se l’insieme dei canoni è significativamente inferiore alla remunerazione del capitale investito e ne lascia scoperta una parte rilevante, mentre si ha leasing traslativo se i canoni remunerano interamente il capitale impiegato e il prevedibile valore del bene alla scadenza sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione.

La Corte richiama altresì il principio per cui l’accertamento della volontà delle parti, trasfusa nelle clausole contrattuali, rientra nei poteri del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se non per violazione dei criteri ermeneutici ovvero per vizio di motivazione.

Nel caso in esame non risultano lamentati né la violazione dei canoni ermeneutici né il vizio motivazionale: la questione sottoposta si risolve, in ultima analisi, in una critica dell’accertamento fattuale. Il primo motivo è pertanto dichiarato inammissibile.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, quanto ai giudizi davanti alla Corte d’appello, per avere questa liquidato gli onorari in misura nettamente superiore ai valori medi senza spiegarne le ragioni.

La Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata è in realtà basata su una evidente, per quanto implicita, ragione: la seconda sentenza è del tutto conforme alla prima, per cui l’appello avrebbe potuto condurre l’attuale ricorrente all’applicazione nei suoi confronti dell’art. 96, terzo o secondo comma, cod. proc. civ.

Il ricorso è dunque rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. La Corte dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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