Querela di falso in via principale esonera dal controllo di rilevanza (Cass. civ. Sez. I n. 11059 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La querela di falso proposta in via principale esonera il giudice dall’accertamento della rilevanza del documento, che è presupposto proprio della querela incidentale. Ai fini della valida proposizione della querela, l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità previsto dall’art. 221 c.p.c. può essere assolto con qualsiasi tipo di prova idonea all’accertamento del falso, anche a mezzo di presunzioni, e quindi pure mediante il deposito di una consulenza tecnica di parte e di scritture di comparazione. La produzione ab origine dell’originale non è necessaria, potendo l’originale essere acquisito nel corso del giudizio con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., senza che ciò integri violazione del contraddittorio.
Il Fatto
Il correntista conveniva in giudizio la banca chiedendo, previa declaratoria di falsità delle sottoscrizioni apposte su un documento di condizioni economiche e su un contratto di conto corrente, la restituzione di quanto indebitamente addebitato a titolo di interessi, commissioni e valute, nonché per interessi usurari. Il giudizio sulla domanda di accertamento del saldo e di ripetizione dell’indebito veniva sospeso.
Espletata una CTU grafologica, il Tribunale dichiarava la falsità delle firme e ordinava la cancellazione del contratto. La Corte d’appello rigettava l’appello principale della banca e, in parziale accoglimento di quello incidentale del correntista, dichiarava la cessazione della materia del contendere sulla domanda di falsità relativa al contratto del 1998, elidendo la declaratoria di autenticità contenuta nella motivazione di primo grado. La banca ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 221 c.p.c. e degli artt. 2697 e 115 c.c.: secondo la ricorrente la Corte territoriale avrebbe invertito l’onere della prova, riversando sulla banca l’onere di dimostrare l’applicazione concreta delle condizioni contrattuali. La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte d’appello ha deciso muovendo dall’assunto che nella specie si verte in ipotesi di querela proposta in via principale, con conseguente esclusione della necessità di verificare la rilevanza del documento.
Il rilievo della ricorrente circa il mancato accertamento dell’effettivo utilizzo del documento concerne semmai la fondatezza della domanda di ripetizione di indebito, rispetto alla quale il giudizio è stato sospeso: argomento dunque non pertinente al decisum.
Il secondo motivo contesta il valore probatorio delle copie fotostatiche sottoposte a perizia, assumendo che solo sull’originale possano individuarsi gli elementi identificativi dell’autore della sottoscrizione. La doglianza è infondata: la querela è stata proposta su una copia autentica rilasciata dalla banca e l’originale è stato acquisito a seguito di ordine ex art. 210 c.p.c., che era in potere del giudice impartire. La Corte richiama il principio secondo cui l’obbligo di indicazione degli elementi e delle prove della falsità può essere assolto con qualsiasi tipo di prova idonea, anche presuntiva, e quindi pure tramite la consulenza di parte (in tal senso i precedenti Cass. n. 1537/2001 e Cass. n. 4720/2019).
Il terzo motivo lamenta la nullità della CTU per violazione del contraddittorio nell’acquisizione delle scritture di comparazione. La censura ripropone doglianze già formulate in appello senza dimostrare come le irregolarità denunciate abbiano inciso sui risultati della perizia, né muove critiche specifiche alle conclusioni del consulente. La Corte d’appello ha evidenziato che la CTU ha condotto un’analisi approfondita, rilevando difformità grafiche numerose e qualificanti e giudicando sufficiente, ai fini della declaratoria di falsità, il giudizio formulato in termini di estrema probabilità.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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