Perizia psichiatrica e imputabilità: sindacato di legittimità sui limiti del travisamento (Cass. pen. Sez. II n. 25049 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituisce questione di fatto, la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche mediante il solo richiamo alle valutazioni della perizia, in modo immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo. In materia di prova scientifica, la Corte di cassazione non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, ma valuta soltanto la correttezza metodologica dell’approccio del giudice di merito. Le irregolarità formali della perizia, tra cui il deposito tardivo dell’elaborato, non ne compromettono l’affidabilità, poiché il termine assegnato al perito per il deposito ha carattere meramente ordinatorio. È configurabile travisamento della prova solo quando il risultato probatorio sia rappresentato in modo macroscopicamente difforme dal suo contenuto reale, restando preclusa in sede di legittimità ogni rilettura nel merito.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 23 ottobre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale di Lucca per i reati di maltrattamenti in famiglia e tentata rapina aggravata, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti ed esclusa la contestata recidiva.

Il difensore dell’imputato ricorre per cassazione deducendo due motivi. Con il primo denuncia travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della non imputabilità, per asserite irregolarità della perizia psichiatrica. Con il secondo lamenta il vizio di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato di legittimità in materia di perizia psichiatrica. L’accertamento dell’imputabilità è questione di fatto riservata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità quando la motivazione sia esauriente e immune da vizi logici, anche se si limita a richiamare le conclusioni del perito (Sez. 6 n. 30491 del 2025; Sez. 1 n. 11897 del 2018).

Quanto alla prova scientifica, la Suprema Corte chiarisce di non poter sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito: verifica solo la razionalità e la correttezza metodologica dell’approccio, non la maggiore o minore attendibilità delle acquisizioni tecnico-scientifiche (Sez. 1 n. 58465 del 2018; Sez. 1 n. 47678 del 2024).

Nel caso concreto, le censure difensive si fondano su asserite irregolarità formali della perizia, legate ai ritardi nel deposito degli elaborati e nell’acquisizione della documentazione sanitaria. La Corte di appello le ha correttamente disattese: il termine per il deposito della relazione è meramente ordinatorio e il suo decorso non determina alcuna nullità (Sez. 5 n. 20299 del 2020). La Corte territoriale ha inoltre valorizzato sia gli esiti della perizia — da cui emergeva un disturbo da uso di sostanze non incidente sulla capacità di intendere e di volere — sia il comportamento processuale dell’imputato, lucido e consapevole, sia la documentazione medica, priva di patologie psichiatriche.

Il travisamento della prova è ravvisabile solo quando il risultato probatorio sia rappresentato in modo macroscopicamente difforme dal suo contenuto reale (Sez. 1 n. 51171 del 2018; Sez. 1 n. 47252 del 2011). Le doglianze difensive, invece, prospettano una diversa lettura delle risultanze processuali, operazione che eccede i limiti del sindacato di legittimità, circoscritto alla verifica della corretta trasposizione del dato probatorio e non alla sua reinterpretazione nel merito (Sez. 5 n. 26455 del 2022).

La Corte ribadisce poi che la cronica intossicazione rileva ai sensi dell’art. 95 cod. pen. solo se configura uno stadio patologico irreversibile e permanente. I disturbi della personalità possono integrare l’infermità purché di consistenza tale da incidere sulla capacità di intendere o di volere e legati da nesso eziologico con la condotta criminosa (Sez. U. n. 9163 del 2005; Sez. 1 n. 35842 del 2019; Sez. 6 n. 47078 del 2013).

Infine, quanto alla sospensione condizionale, l’art. 164 cod. pen. impone un giudizio prognostico discrezionale, non limitato alla verifica delle condizioni ostative, che rinvia ai parametri dell’art. 133 cod. pen. e resta sottratto al sindacato di legittimità. La Corte territoriale ha dato conto del prognostico negativo valorizzando l’allontanamento dalla comunità terapeutica e l’assenza di stabile attività lavorativa. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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