Revoca della semilibertà e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. I n. 25047 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revoca della semilibertà, il ricorso per cassazione che si limiti a prefigurare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici specializzati, propone motivi non consentiti in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e va dichiarato inammissibile. Ai fini del giudizio di revoca del beneficio assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli, con ordinanza del 03/03/2026, ha revocato la semilibertà concessa al condannato e ha ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza che aveva sospeso provvisoriamente la misura. La sospensione era seguita a una nota del Commissariato di P.S., dalla quale emergeva che il condannato, in occasione di un controllo effettuato il 2 settembre 2025 presso la ditta ove avrebbe dovuto prestare attività lavorativa, risultava assente, non presentandosi al lavoro sin dall’inizio del mese di agosto.
Prima di disporre la revoca, il Tribunale ha svolto accertamenti istruttori sulla documentazione difensiva e sulle testimonianze. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla partecipazione al percorso rieducativo, alla presenza sul luogo di lavoro e alla valutazione delle informazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere stato proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Le censure difensive, infatti, miravano a prefigurare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali, operazione preclusa al giudice di legittimità.
Il percorso argomentativo muove dalla verifica della motivazione del provvedimento impugnato, ritenuta adeguata, puntuale, logica, non apparente né contraddittoria. I rilievi difensivi sono apparsi avulsi dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici specializzati.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai fini del giudizio di revoca del beneficio della semilibertà, assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario tra il condannato semilibero e gli organi del trattamento. Il giudice deve valutare se il complessivo comportamento del condannato riveli l’inidoneità al trattamento e quindi l’esito negativo dell’esperimento. Sul punto sono richiamate Sez. 1 n. 46631 del 25/10/2019 e Sez. 1 n. 31379 del 1/07/2010.
Con riferimento al profilo dell’ammissibilità dei motivi, la Corte richiama altresì Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021. Il ricorso, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso in sede di legittimità — la critica argomentata del provvedimento — è stato ritenuto contenente censure aspecifiche e, in ogni caso, manifestamente infondate.
Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero secondo Corte cost. n. 186 del 2000.
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Nota della Redazione
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