Appropriazione indebita di somme fungibili e vincolo di destinazione originario (Cass. pen. Sez. II n. 289 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appropriazione indebita di somme di denaro, la specifica indicazione del “denaro” contenuta nell’art. 646 cod. pen. consente che anche il bene fungibile per eccellenza sia oggetto del reato, quando si trasferisca nel semplice possesso senza che al possesso segua la proprietà. Ciò accade, oltre che nel deposito e nella custodia, quando la consegna avvenga con espressa limitazione dell’uso o con un preciso incarico di dare al denaro una specifica destinazione. Ai fini della configurazione del reato su beni fungibili, è però essenziale che alla disponibilità del bene si accompagni un vincolo di destinazione che accompagni la detenzione dal momento del conferimento: non è interpretabile come vincolo di destinazione originario il mero obbligo di natura civilistica assunto con la stipula di un distinto contratto.
Il Fatto
Con contratto del 21.07.2017 l’imputato cedeva alla persona offesa la metà di un immobile, del quale questa diveniva unica proprietaria; il prezzo era destinato all’estinzione anticipata del mutuo ipotecario che gravava sul bene. Nel medesimo contratto le parti stabilivano che gli eventuali rimborsi assicurativi inerenti al mutuo fossero riconosciuti alla persona offesa. Le polizze, però, erano intestate al solo imputato: estinto il mutuo, la banca gli accreditava sul conto corrente la somma di 11.004,52 euro, della quale egli versava alla persona offesa soltanto 131,81 euro.
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per appropriazione indebita; la Corte d’appello lo aveva assolto perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo del travisamento della prova per omissione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un assunto preciso: poiché il vincolo di destinazione della somma era già sorto con il contratto di compravendita, e il denaro era entrato nel patrimonio dell’imputato solo dopo, il mancato versamento integrerebbe il reato. La Suprema Corte richiama anzitutto la giurisprudenza consolidata, secondo cui Sez. II n. 4584 del 25.10.1972 — affermazione risalente ma ancora valida per l’immutabilità del quadro normativo — il denaro, nonostante l’ontologica fungibilità, può trasferirsi nel semplice possesso senza il contestuale trasferimento della proprietà, con conseguente configurabilità dell’appropriazione indebita.
Il passaggio decisivo è però un altro. La Corte richiama Sez. II n. 49463 del 27.09.2018, secondo cui ai fini della configurazione del reato su beni fungibili è essenziale che alla disponibilità del bene si accompagni un vincolo di destinazione che deve accompagnare la detenzione dal momento del conferimento. Non è possibile interpretare come vincolo di destinazione “originario” un obbligo di natura civilistica assunto con la stipula di un contratto: l’appropriazione indebita di un bene fungibile può configurarsi solo quando il bene sia ab origine conferito dal proprietario con un vincolo di destinazione, poi violato.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la somma fu versata dalla banca all’imputato in forza di contratti di assicurazione dei quali egli era esclusivo intestatario, e dunque ne era esclusivo proprietario. Soprattutto, la somma fu conferita senza alcun originario vincolo di destinazione. L’obbligo di riconoscere alla persona offesa gli eventuali rimborsi assicurativi non scaturisce dal conferimento del denaro con un vincolo, ma costituisce un obbligo civilistico assunto con un distinto contratto di compravendita.
Si tratta, conclude la Corte, di un mero obbligo civilistico di corrispondere una somma di ammontare determinato per relationem: la sua violazione può integrare esclusivamente un illecito civile, non il reato di appropriazione indebita, per difetto di un’interversione del possesso di una somma vincolata ab origine. Il ricorso del Procuratore generale è pertanto rigettato; l’esito esclude la condanna dell’imputato alle spese processuali in favore della parte civile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.