Misure di prevenzione e limiti ai procedimenti pendenti dopo assoluzioni irrevocabili (Cass. pen. Sez. I n. 4656 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di prevenzione è ammesso il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge, restando esclusa l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; è invece deducibile, quale violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Il giudice della prevenzione può trarre elementi di fatto a fondamento del giudizio di pericolosità anche da procedimenti penali pendenti o da sentenze non definitive, purché in essi non siano stati formulati giudizi escludenti la responsabilità del proposto: i fatti esclusi con sentenza definitiva di assoluzione non possono essere assunti come elementi indizianti, in virtù del principio di non contraddizione dell’ordinamento e della presunzione di innocenza. La pericolosità sociale deve essere attuale e non può essere desunta da fatti remoti, ancorché accompagnati da informazioni negative, quando non emergano ulteriori e specifici elementi dimostrativi della sua sussistenza. La valutazione di attualità è essenziale anche per le misure reali, dovendosi individuare il periodo di manifestazione della pericolosità al fine di verificare la riferibilità dei beni da ablare.

Il Fatto

Con decreto del 23 luglio 2024 il Tribunale di Perugia applicava al proposto la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, disponendo altresì il sequestro e la confisca di un motoveicolo e di un immobile intestato alla sorella, terza interessata. Il provvedimento valorizzava i precedenti penali, otto procedimenti pendenti e le risultanze di una perizia che attestava una sproporzione tra i redditi dichiarati e il patrimonio accumulato, collocando la pericolosità nel periodo tra il 2011 e il 2019. La Corte d’appello di Perugia rigettava il ricorso proposto dal prevenuto e dalla terza interessata, che ricorrevano per cassazione deducendo, tra l’altro, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle assoluzioni intervenute e all’attualità della pericolosità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha premesso che, nel giudizio di prevenzione, il sindacato di legittimità è limitato alla violazione di legge e che la motivazione apparente integra tale vizio, come stabilito dalle Sezioni Unite n. 33451 del 2014. Ha quindi ribadito che il giudice della prevenzione può fondare il giudizio di pericolosità anche su procedimenti penali pendenti o su sentenze non definitive, ma non su fatti storici esclusi con decisione irrevocabile, richiamando l’indirizzo espresso da Sez. 6, n. 45280 del 2024 e il limite per cui devono trattarsi di procedimenti in cui non siano stati formulati giudizi escludenti la responsabilità del proposto.

Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il decreto impugnato presentava una motivazione apparente laddove non aveva considerato che l’appellante aveva contestato la specifica rilevanza delle condotte oggetto dei procedimenti pendenti. In particolare, la Corte territoriale non aveva tenuto conto che per due delitti di calunnia era intervenuta sentenza di assoluzione e che uno dei procedimenti indicati concerneva reati contro la persona, non lucrogenetici. Ha inoltre osservato che i fatti valorizzati si concentravano tra il 2014 e il 2019, senza che emergesse nitidamente la ragione della ritenuta pericolosità a decorrere dal 2011, anno indicato come dies a quo.

La Corte ha poi affermato il principio per cui la pericolosità sociale deve essere attuale e non può essere desunta da fatti remoti in assenza di ulteriori elementi specifici. Ha censurato la mancata risposta alla deduzione difensiva circa il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra la cessazione dell’attività illecita, collocata nel 2019, e l’adozione della misura, rilevando che la valutazione di attualità è necessaria anche per le misure reali onde verificare la riferibilità dei beni al periodo di pericolosità.

Quanto al ricorso della terza interessata, la Corte ha riscontrato la mancanza assoluta di motivazione in ordine alla memoria e ai documenti depositati in appello, tra cui la richiesta di archiviazione e il relativo decreto relativi al procedimento per fittizia intestazione del villino. Ha ritenuto apparente la motivazione che non aveva vagliato tali atti, idonei a incidere sull’assunto della riferibilità del bene al proposto. Ha infine giudicato esaustiva la motivazione in ordine alla perizia, che aveva considerato anche i redditi leciti, dichiarando inammissibile la relativa censura. Ne è derivato l’annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia per nuovo esame nei limiti indicati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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