Inammissibile il ricorso sulla perizia tossicologica a campione e sull’ingente quantità (Cass. pen. Sez. VII n. 4394 del 03.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati in materia di stupefacenti, la perizia tossicologica eseguita su un campione di panetti è attendibile e il relativo esito è estrapolabile all’intero quantitativo sequestrato quando le modalità di confezionamento dei panetti sono identiche e il quantitativo sottoposto a controllo è adeguato a ricavarne un risultato medio. Ai fini della configurabilità dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990, rileva il quantitativo complessivamente detenuto e la percentuale di principio attivo in esso contenuta, superiore alla soglia indicata dalla giurisprudenza di legittimità. È inammissibile, per genericità e per difetto di specificità, il ricorso che censuri scelte tecnicamente insindacabili del giudice di merito senza contrastarle sul piano scientifico.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma che lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo lamenta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al diniego di rinnovazione dell’esame tossicologico sull’intera quantità di sostanza rinvenuta, anziché su un solo campione. Con il secondo motivo contesta la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità, non essendo stato accertato il principio attivo dell’intero quantitativo. Con il terzo motivo censura il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il giudice di merito ha rilevato che il ricorrente aveva formulato una richiesta di rito abbreviato non condizionato, rinunciando così all’esame del consulente e all’espletamento di una perizia, senza prospettare alcuna criticità tecnico-scientifica sulla metodologia del perito nominato dal giudice. Il Collegio ha condiviso tale valutazione, ritenendo che la scelta del consulente di esaminare 13 panetti rispetto ai 93 rinvenuti, contrassegnati da 5 diversi marchi, non sia censurabile, poiché le modalità di confezionamento erano identiche e il quantitativo sottoposto a controllo — pari a grammi 7,4 — consente di estendere il risultato medio all’intero quantitativo sequestrato.
Quanto alla seconda doglianza, il giudice ha accertato che il quantitativo di hashish complessivamente detenuto era pari a chilogrammi 8,953, con grammi 3,137 di THC, superiore di oltre il 50% del valore soglia indicato dalle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. Tale accertamento fonda il giudizio di ingente quantità, rafforzato dall’elevata percentuale di principio attivo, dal numero di dosi ricavabili e dallo stabile inserimento del ricorrente nel circuito criminale del traffico di stupefacenti, desumibile dagli appunti rinvenuti con sigle, nomi e somme per migliaia di euro privi di spiegazione.
Sul trattamento sanzionatorio, il giudice a quo ha ritenuto congrua la pena detentiva base superiore alla media edittale e quella pecuniaria computata in misura inferiore, non avendo il ricorrente manifestato alcuna volontà di interrompere l’attività illecita.
Il ricorso è pertanto inammissibile. Da tale declaratoria conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento e il versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Nota della Redazione
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