Confisca allargata nel reato lieve: onere probatorio sul condannato (Cass. pen. Sez. 3 n. 16372 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen., la condanna per uno dei reati presupposto, ivi inclusa la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, comporta l’obbligo di confisca dei beni nella disponibilità del condannato qualora, da un lato, sia dimostrata la sproporzione tra il suo reddito dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore dei beni e, dall’altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza degli stessi. Grava sul condannato l’onere di superare la presunzione relativa di illecita accumulazione, non essendo sufficiente una mera allegazione generica e non provata, come quella di un’attività lavorativa “in nero”.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma, riconosceva il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per la detenzione a fini di spaccio di stupefacente, riducendo la pena e confermando la confisca della somma di denaro in contanti rinvenuta sulla persona dell’imputato. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’art. 240-bis cod. pen., contestando la sussistenza dei presupposti della sproporzione e della mancata giustificazione della provenienza lecita del denaro, che asseriva derivare da lavoro in nero e da un affitto ricevuto da un coinquilino.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che, a seguito della modifica apportata all’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 dall’art. 4, comma 3-bis, del d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con legge 13 novembre 2023, n. 159, la fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 920 del 17/12/2003, Montella, la Corte ha ribadito che, per disporre la confisca, deve essere dimostrata l’esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato o i proventi dell’attività economica del condannato e il valore economico dei beni, e non deve risultare una giustificazione credibile circa la loro provenienza. L’esistenza della sproporzione, in assenza di diversa giustificazione, fa scattare la presunzione di illecita accumulazione e l’obbligatorietà della confisca.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla sproporzione, rilevando la mancanza di una giustificazione della provenienza lecita. La giustificazione basata su un’attività lavorativa “in nero” era stata disattesa in quanto genericamente allegata e priva di riscontri, in assenza di produzione di reddito o percezione di proventi leciti da parte del condannato. La somma di denaro è stata, pertanto, ritenuta profitto della pregressa attività di spaccio.
La Corte ha, inoltre, dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare l’affermazione di responsabilità per il reato di detenzione a fini di spaccio, in quanto privo di specifica critica alla motivazione dei giudici di merito, fondata su un doppio conforme accertamento basato sui verbali di arresto, perquisizione e sequestro, utilizzabili in ragione della scelta del rito abbreviato.
Il ricorso è stato, quindi, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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