Pena sostitutiva in appello richiede richiesta imputato e contraddittorio sul quantum (Cass. pen. Sez. III n. 9234 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva, nel regime transitorio di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022, può essere applicata dal giudice di appello solo a fronte di una richiesta dell’imputato, che non deve necessariamente essere contenuta nell’atto di gravame o nei motivi nuovi, ma deve intervenire al più tardi nel corso dell’udienza di discussione. Il giudice che ritenga di procedere alla sostituzione non può limitarsi a determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria senza acquisire elementi sulle condizioni economiche, patrimoniali e sociali dell’imputato e del suo nucleo familiare: deve instaurare il contraddittorio, fissando apposita udienza di sentencing, così da applicare, cognita causa, la sanzione in misura proporzionata. È inammissibile la sostituzione disposta d’ufficio in assenza di richiesta e di contraddittorio.
Il Fatto
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 21.3.2024, confermava la penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 727 cod. pen., per aver detenuto dieci uccelli in gabbie invase da escrementi e in un locale permeato da odore nauseabondo, in condizioni incompatibili con la loro natura. I giudici distrettuali sostituivano però la pena detentiva di tre mesi di arresto, fissata dal Tribunale, con l’ammenda di 4.500 euro, calcolando un valore giornaliero di 50 euro ai sensi dell’art. 56-quater L. 689/1981.
L’imputato ricorreva per cassazione con due motivi: il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e l’illegittimità della sostituzione, disposta senza alcuna richiesta della difesa e senza acquisire documentazione sulle sue condizioni economiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è rigettato. La Corte riconosce che le censure sull’abitualità colgono nel segno, poiché il quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen. richiede almeno due reati della stessa indole, mentre il ricorrente ha riportato una sola condanna. Tuttavia la doglianza sulla particolare tenuità dell’offesa non è fondata: la Corte distrettuale ha motivato il diniego sul numero degli uccelli, sulla continuazione dell’omissione e sulle condizioni del locale, sì che nessun travisamento probatorio è ravvisabile.
I due requisiti dell’art. 131-bis cod. pen. — tenuità dell’offesa e non abitualità — devono sussistere congiuntamente. Venendo meno la tenuità, il motivo è rigettato.
Il secondo motivo è invece accolto nei limiti indicati. La Corte richiama la disciplina transitoria dell’art. 95 del d.lgs. n. 150/2022 e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6 n. 33027 del 2023, Sez. 6 n. 46782 del 2023, Sez. 2 n. 1995 del 2023, Sez. 4 n. 4934 del 2024): perché il giudice di appello debba pronunciarsi sulle sanzioni sostitutive, è necessaria una richiesta dell’imputato, formulabile anche in udienza. Tale approdo tempera il principio delle Sezioni Unite Punzo (n. 12872 del 2017), che esclude l’applicabilità d’ufficio.
Nella specie nessuna richiesta risulta formulata. La Corte fiorentina ha dunque disposto la sostituzione in assenza del presupposto. Anche a voler prescindere dalla richiesta, il procedimento di applicazione delle sanzioni sostitutive si snoda in un meccanismo bifasico (Sez. 6 n. 14035 del 2024): il giudice avrebbe dovuto dare avviso alle parti e fissare un’udienza di sentencing, per sondare le condizioni economiche e applicare la sanzione in misura proporzionata.
Il valore giornaliero, all’interno della forbice dell’art. 56-quater L. 689/1981, deve essere commisurato alle condizioni economiche, patrimoniali e sociali dell’imputato e del suo nucleo familiare. Nulla di ciò emerge dalla sentenza impugnata. Limitatamente alla pena sostitutiva, la sentenza è annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze; nel resto il ricorso è rigettato, restando fermo l’accertamento del reato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 131-bis c.p. – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 727 c.p. – Abbandono di animali