Diritto di assenza del consigliere provinciale lavoratore (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 9 del 05.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consigliere provinciale che sia lavoratore dipendente, anche a tempo determinato e con contratto part-time stipulato successivamente all’elezione, ha diritto di assentarsi dal servizio per l’effettiva durata delle sedute del consiglio e delle commissioni di cui è componente, oltre che per il tempo necessario al raggiungimento del luogo di riunione. Tale diritto non è subordinato alla preesistenza dello status di lavoratore rispetto all’insediamento, né alla natura del rapporto, purché sia garantita la qualifica di lavoratore dipendente. I permessi retribuiti collegiali non incontrano alcun limite numerico mensile, essendo il tetto delle 24 ore mensili previsto solo per i permessi non retribuiti di cui all’art. 79, quinto comma, TUEL. Spetta all’ente presso cui si svolge la funzione accertare rigorosamente la sussistenza del diritto, non essendo sufficiente l’autocertificazione. Nessun danno erariale è configurabile se il rimborso al datore di lavoro avvenga nel rispetto dei limiti normativi.

Il Fatto

Una Provincia ha chiesto un parere alla Sezione regionale di controllo in merito alla posizione di un consigliere provinciale, componente di una commissione permanente, dipendente a tempo determinato part-time presso una società privata con contratto stipulato dopo l’insediamento. Il quesito riguardava l’ampiezza del diritto di assentarsi per partecipare alle sedute del consiglio e della commissione, in particolare se potesse estendersi a tutti i giorni lavorativi di ciascun mese fin dalla data di assunzione.

La Provincia ha prospettato anche un possibile danno erariale a carico dell’ente, eventualmente tenuto a rimborsare al datore di lavoro privato quanto corrisposto al lavoratore-consigliere per retribuzioni e assicurazioni in relazione alle ore di effettiva assenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha preliminarmente verificato l’ammissibilità della richiesta, sotto il profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo profilo, la richiesta proviene dal Presidente della Provincia, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50 TUEL. Sotto il profilo oggettivo, i quesiti attengono agli artt. 79 e 80 TUEL e rientrano nella nozione dinamica di contabilità pubblica, vertendo su limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa e idonei a incidere sugli equilibri di bilancio.

Nel merito, la Corte ha richiamato il fondamento costituzionale dell’art. 51 Cost. e la tutela dell’art. 32 dello Statuto dei Lavoratori, che riconoscono a chi ricopre funzioni pubbliche elettive il tempo necessario all’adempimento del mandato e la conservazione del posto di lavoro. Il capo IV del d.lgs. n. 267/2000 disciplina la materia per i dipendenti pubblici e privati che ricoprono cariche elettive.

La Sezione ha escluso che le peculiarità evidenziate — contratto a tempo determinato part-time e stipula successiva all’elezione — possano precludere il diritto. Il complesso legislativo mira a garantire l’effettivo esercizio della funzione senza nocumento economico; una limitazione fondata sulla natura del contratto o sulla preesistenza dello status di lavoratore sarebbe priva di fondamento normativo e creerebbe una disparità di trattamento.

Quanto all’estensione a tutti i giorni lavorativi, la Corte ha osservato che l’art. 79, primo comma, TUEL riconosce l’assenza per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta e al raggiungimento del luogo, senza porre limiti numerici. Il tetto delle 24 ore mensili riguarda solo i permessi non retribuiti del quinto comma. Ove il legislatore avesse voluto introdurre un limite anche per i permessi collegiali, lo avrebbe previsto espressamente.

La Corte ha infine precisato che l’ente presso cui si esercita la funzione deve accertare rigorosamente la sussistenza del diritto, verificando l’effettiva partecipazione tramite i verbali, la coincidenza temporale con l’orario di lavoro, i tempi di spostamento e l’importo corrisposto, escludendo il rimborso sulla base di semplice autocertificazione. Sul danno erariale, la formulazione del quesito è stata ritenuta non chiara; in ogni caso, nessun danno è configurabile se il rimborso avviene nel rispetto della previsione normativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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