Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di mera vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 123 del 30.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili gravato da un mero debito di vigilanza è qualificabile come agente amministrativo e non come agente contabile. A norma dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non deve rendere il conto giudiziale chi ha in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né chi detiene stampe, registri od oggetti destinati all’uso per il servizio dell’ufficio cui è addetto. Solo il debito di custodia, che connota gestioni tipicamente di magazzino con consistenze iniziali, rimanenze finali e movimenti di carico e scarico, comporta l’obbligo di resa del conto e il conseguente giudizio di conto. In difetto di tale presupposto, il giudizio di conto deve essere dichiarato improcedibile, restando ferma la rendicontazione amministrativa interna all’ente.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha a oggetto il rendiconto reso da un funzionario di un Comune per l’esercizio finanziario 2023, quale consegnatario di beni mobili iscritti nell’inventario dell’ente. La vicenda giunge alla Sezione giurisdizionale regionale a seguito della relazione del magistrato relatore, che ha sottoposto al Collegio le criticità in ordine all’ammissibilità, alla procedibilità e all’irregolarità del conto, sotto il profilo della natura dei beni rendicontati e dell’ampiezza della gestione.
Il relatore ha rilevato che l’atto contiene una generale elencazione di beni mobili inventariati — in prevalenza accessori di mezzi meccanici, armamento, arredamento urbano, libri, statue, busti, quadri e suppellettili — tra i quali non sono individuabili quelli riferibili a una gestione per cui possa configurarsi un debito di custodia. Il consegnatario ha depositato memoria aderendo alla ricostruzione del relatore e chiedendo l’archiviazione del giudizio, con riqualificazione della documentazione come conto amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione soggettiva dell’agente. Il conto è stato reso da un consegnatario per debito di vigilanza, figura riconducibile all’agente amministrativo e non all’agente contabile. Da qui la declaratoria di improcedibilità del giudizio di conto, per difetto dei presupposti normativi della resa.
Il fondamento normativo è duplice. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827/1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. L’art. 1 del D.P.R. n. 254/2002 qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna.
La Corte distingue con nettezza i due regimi. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni amministrative. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, rendendolo competente per la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori e per la gestione delle scorte operative di uso immediato.
La linea di discrimine è quantitativa e qualitativa: se la giacenza presso i singoli uffici eccede la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità, essa è finalizzata al continuativo rifornimento e integra una vera gestione contabile con debito di custodia. I beni di consumo costituenti scorte operative strettamente necessarie all’ordinario funzionamento restano esclusi dalla resa del conto giudiziale, ferma la rendicontazione amministrativa anche ai fini del controllo di gestione, secondo gli arresti richiamati dalla Sezione.
Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. La mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino in conformità al mod. 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996, e lo stesso convenuto ha condiviso i rilievi istruttori. Grava dunque sul consegnatario un mero obbligo di vigilanza e non di custodia. Il Collegio dichiara improcedibile il giudizio, compensando le spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, trattandosi di decisione su mere questioni preliminari. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di rendere il conto per i beni soggetti a effettiva custodia.
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Nota della Redazione
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