Permessi premio agli ostativi di prima fascia tra oneri probatori e presunzione (Cass. pen. Sez. I n. 33275 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici penitenziari nei confronti di condannato per reati ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (c.d. prima fascia), per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, la presunzione di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata non è più assoluta ma relativa. Il condannato che non collabora può accedere ai benefici purché dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento, e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione. Il giudice di sorveglianza è tenuto a una valutazione in concreto del percorso rieducativo e dell’assenza di collegamenti attuali o potenziali, avvalendosi degli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, Ord. pen.

Il Fatto

Un detenuto in espiazione di ergastolo, in forza di provvedimento di cumulo relativo a condanne per reati rientranti nel catalogo dei delitti ostativi di prima fascia, presentava istanza di permesso premio. Il Magistrato di Sorveglianza la respingeva, rilevando il mancato adempimento delle obbligazioni civili e l’assenza di elementi ulteriori rispetto alla dissociazione dichiarata.

Il reclamo al Tribunale di Sorveglianza veniva respinto. Il Tribunale confermava la carenza dei presupposti dell’art. 4-bis Ord. pen. e la persistenza di pericolosità sociale, non risultando provata né la soddisfazione delle obbligazioni risarcitorie né l’assoluta impossibilità di adempierle. Il condannato ricorreva per cassazione con tre motivi, poi integrato da un ulteriore motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il quadro normativo dell’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dalla novella del 2022. La disposizione consente l’accesso ai benefici anche in assenza di collaborazione, ma subordina la concessione a tre condizioni: dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili o dell’assoluta impossibilità; allegazione di elementi specifici e ulteriori rispetto alla condotta carceraria e alla dissociazione; accertamento di iniziative a favore delle vittime, anche nella forma della giustizia riparativa.

Il collegio sottolinea come la riforma abbia trasformato la presunzione legale assoluta di immanenza dei collegamenti per il non collaborante in presunzione relativa, con onere di allegazione a carico della parte e oneri istruttori in capo al giudice. Il comma 2 impone alla Magistratura di Sorveglianza di acquisire dettagliate informazioni, tramite il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sulla perdurante operatività del sodalizio, sul profilo criminale del detenuto e sulla sua posizione nell’associazione.

La Corte richiama il proprio orientamento, espresso in Sez. I n. 35682 del 23/05/2023, Catarisano, Rv. 284921, secondo cui non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, essendo demandata al giudice la valutazione del percorso rieducativo e dell’assenza di collegamenti, mediante gli ampliati poteri istruttori. La presunzione non è più un dato rigidamente preclusivo, ma resta nell’ambito valutativo del Tribunale superarla sulla base di indici stringenti e cumulativi.

Nel caso concreto il primo motivo è dichiarato inammissibile: il ricorrente non ha dimostrato l’adempimento delle obbligazioni civili né l’assoluta impossibilità, e la valutazione del Tribunale è puntuale. I restanti motivi, esaminati congiuntamente perché relativi alla pericolosità sociale, sono infondati. Il Tribunale ha fatto buon governo dei principi, non risultando allegati elementi specifici e ulteriori rispetto alla regolare condotta, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dissociazione. Alla reiezione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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