Affidamento in prova: inammissibilità de plano solo senza valutazioni discrezionali (Cass. pen. Sez. I n. 33279 del 10.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di inammissibilità emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è consentito solo quando la carenza delle condizioni di legge emerga ictu oculi, senza necessità di accertamenti di tipo cognitivo né di valutazioni discrezionali. In forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, cod. proc. pen., la procedura anticipata in assenza di contraddittorio è ammessa unicamente per istanza identica, per oggetto ed elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ovvero manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. Il provvedimento assunto fuori dei casi espressamente stabiliti è affetto da nullità di ordine generale a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., con conseguente annullamento senza rinvio se accertata in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell’interesse del condannato. L’istanza era stata depositata dopo che una precedente richiesta, presentata con altro difensore, era stata rigettata dal medesimo Tribunale.

Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo tre motivi: l’errata applicazione della legge penale in relazione alla dichiarazione di inammissibilità de plano, l’omessa valutazione degli elementi di novità e la violazione delle regole di apprezzamento sulla prognosi del buon esito della misura. La questione è giunta in Cassazione per verificare i limiti del potere di definizione anticipata dell’istanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione che la disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella del procedimento di esecuzione delineato dall’art. 666 cod. proc. pen. Il modello procedimentale è costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio con partecipazione delle parti, per consentire alle stesse di interloquire innanzi al giudice.

In deroga alla regola generale, il combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, cod. proc. pen. contempla la possibilità di un epilogo decisorio anticipato in termini di inammissibilità, mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano e in assenza di contraddittorio. Ciò è ammesso quando l’istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge.

Il Collegio richiama i propri precedenti (Sez. I n. 876 del 16/7/2015, Ruffolo; Sez. I n. 40974 del 14/10/2011, Cecere; Sez. I n. 23101 del 19/5/2005, Savarino; Sez. I n. 277 del 13/1/2000, Angemi) per affermare che l’esercizio del potere di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la presa d’atto dell’assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti cognitivi né valutazioni discrezionali. La dichiarazione di inammissibilità è possibile solo quando difettino nell’istanza i requisiti posti direttamente dalla legge, che non implicano alcuna valutazione discrezionale.

La Corte sottolinea il pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità involga una implicita valutazione di merito, con adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza del regolare contraddittorio. La carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu oculi, non deve comportare valutazioni discrezionali né argomentazioni complesse o opinabili. L’anticipazione di una decisione sostanzialmente di merito alla fase preliminare violerebbe il contraddittorio, che garantisce la partecipazione dell’interessato nella dialettica tra le parti.

Da tanto discende che il provvedimento assunto de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio e fuori dei casi stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. (Sez. III n. 1730 del 29/5/1998, Viscione); se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. I n. 41754 del 16/9/2014, Cherni). Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza ha fatto buon governo dei principi richiamati e il ricorso è infondato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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