Il pericolo di reiterazione esime dalla prognosi sulla sospensione condizionale (Cass. pen. Sez. 6 n. 16889 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, ex art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena. L’ordinanza che applica la misura, valutando elementi di fatto chiari e non equivocabili, è immune da vizi di motivazione se la stessa risulta congrua, completa e non manifestamente illogica. È, altresì, inammissibile il motivo aggiunto che deduca vizi di motivazione in punto di gravi indizi di colpevolezza qualora la doglianza non sia stata prospettata con i motivi principali.
Il Fatto
Il Tribunale di Catanzaro, adito dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., applicava nei confronti del ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ai reati di cui agli artt. 385 e 337 cod. pen.. In precedenza, il Tribunale in composizione monocratica aveva convalidato l’arresto ma aveva rigettato la richiesta di misura cautelare, non ritenendo sussistenti le esigenze cautelari.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il ricorrente, tramite il difensore di fiducia, prospettando due motivi. Con il primo deduceva vizio di motivazione in relazione alle ritenute esigenze cautelari di cui alle lett. b) e c) dell’art. 274 cod. proc. pen.; con il secondo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 275 cod. proc. pen.. Successivamente venivano presentati motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rilevato preliminarmente l’inammissibilità del primo motivo aggiunto, riguardante la motivazione dell’ordinanza impugnata in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, trattandosi di doglianza non prospettata con i motivi principali.
Quanto ai motivi attinenti alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello del pubblico ministero, avesse applicato la misura con motivazione congrua, completa e non manifestamente illogica. Il pericolo di reiterazione era stato dedotto dalla circostanza che il ricorrente, tratto in arresto in flagranza di reato, dopo essersi reso irreperibile per alcune ore, allontanandosi dal luogo del fatto, e posto agli arresti domiciliari, si era arbitrariamente allontanato dal domicilio, dando luogo a comportamenti minacciosi verso il personale intervenuto.
La reiterata violazione delle restrizioni e prescrizioni impostegli dall’Autorità, in un breve lasso di tempo, è stata ritenuta sintomatica di un rischio attuale e concreto di ricaduta in condotte della stessa specie. Il pericolo di fuga è stato riscontrato anche dalla circostanza che il ricorrente, extracomunitario, si trovava in Italia privo di permesso di soggiorno.
Quanto alla mancata prognosi circa la possibilità di usufruire della sospensione condizionale della pena, la Suprema Corte ha osservato che la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione, ex art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., esime il giudice dal dovere di motivare su tale prognosi, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 1235 del 2011.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 385 c.p. – Evasione
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure
- Art. 310 c.p.p. – A p p e l l o