Permesso in sanatoria e revoca demolizione dopo acquisizione al patrimonio comunale (Cass. pen. Sez. III n. 5536 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, il decorso infruttuoso del termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza comunale di demolizione determina l’acquisizione ope legis dell’opera abusiva al patrimonio indisponibile dell’ente. Da quel momento il condannato, non più titolare del bene, è privo di interesse ad agire per la revoca dell’ordine di demolizione e non è legittimato a chiedere il permesso di costruire in sanatoria. Il rilascio del titolo in sanatoria, successivo all’acquisizione, non presuppone né implica la rinuncia del Comune alla proprietà, spettando ad organi distinti e superiori ogni determinazione sul mantenimento dell’opera. Il termine finale dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 impedisce comunque la sanatoria oltre l’irrogazione delle sanzioni amministrative.

Il Fatto

Con sentenza del 20/11/2009, divenuta irrevocabile il 6/3/2010, il Tribunale di Nola condannava il ricorrente per abusi edilizi e ordinava la demolizione delle opere. L’Amministrazione comunale, preso atto dell’inottemperanza all’ordinanza di rimessione in pristino del 28/9/2006, disponeva con determina la formale acquisizione dell’immobile al proprio patrimonio.

Il condannato presentava istanza di revoca dell’ordine di demolizione, sostenendo di aver ottenuto il permesso di costruire in sanatoria per tutte le opere e contestando l’estensione dell’acquisizione. Il Tribunale di Nola, con ordinanza del 24/7/2024, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione per difetto di legittimazione. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione degli artt. 31, 34 e 36, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, confermando la correttezza dell’ordinanza impugnata. Il passaggio decisivo è la constatazione che il ricorrente, a seguito dell’acquisizione del bene al patrimonio comunale, aveva perso la titolarità dell’immobile e, con essa, la legittimazione a proporre l’istanza.

Il Collegio richiama la costante giurisprudenza di legittimità, in particolare Sez. 3, n. 7399 del 13/11/2019, secondo cui, dopo l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio comunale e in assenza di delibera consiliare che ravvisi prevalenti interessi pubblici, il condannato può chiedere la revoca dell’ordine di demolizione solo per eseguirlo spontaneamente, essendo privo di interesse per richieste diverse.

Quanto al permesso di costruire in sanatoria, la Corte ribadisce che esso, se successivo all’acquisizione, è illegittimo perché rilasciato a favore di chi non è più titolare del bene (Sez. 3, n. 35484 del 15/12/2020). Il termine dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001 era comunque superato: l’ingiunzione a demolire risale al 28/9/2006 e l’istanza di sanatoria è stata depositata solo il 13/5/2022. La giurisprudenza amministrativa (Cons. St., Sez. VI, n. 5654 e n. 5653 del 30/11/2017) conferma che l’Amministrazione non può che constatare l’avvenuta perdita della proprietà.

Né il rilascio del titolo in sanatoria può valere come rinuncia implicita del Comune al diritto di proprietà: manca coincidenza di competenza tra l’ufficio tecnico che rilascia il permesso e gli organi superiori competenti a disporre della proprietà (Sez. 3, n. 3261 del 17/11/2020).

La Corte aggiunge un ulteriore argomento: il carattere sismico della zona avrebbe comunque impedito il rilascio del titolo, non essendo ammessa nel nostro ordinamento l’autorizzazione sismica in sanatoria (Cons. St., Sez. VI, n. 9355 del 2024). Correttamente, dunque, il giudice dell’esecuzione ha rigettato la domanda, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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