Ordine di demolizione esteso alle superfetazioni successive (Cass. pen. Sez. III n. 5537 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ha ad oggetto l’edificio nel suo complesso e comprende le aggiunte, le modifiche e gli ampliamenti realizzati in epoca successiva all’esercizio dell’azione penale o alla condanna. L’obbligo di demolizione si configura infatti come dovere di restitutio in integrum dello stato dei luoghi e si estende, pertanto, anche alle opere accessorie e complementari e alle superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione. Non è necessario un unico progetto originario, essendo sufficiente che gli interventi, realizzati anche a fasi progressive, siano accorpati al nucleo centrale in un unico organismo edilizio complesso, funzionalmente e strutturalmente connesso. Il relativo accertamento costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione solida e fondata su dati oggettivi.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca dell’ordine di demolizione disposto dalla Procura della Repubblica con riguardo a una sentenza di condanna della Pretura di Napoli, sezione distaccata di Ischia, divenuta irrevocabile nel 1993. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, con ordinanza del 3/8/2024, aveva rigettato l’istanza.

Avverso tale provvedimento l’istante propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380/2001. Il Tribunale, secondo la difesa, avrebbe confermato l’ordine di demolizione estendendolo anche ad opere abusive realizzate successivamente e del tutto indipendenti dal manufatto oggetto del titolo esecutivo.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso manifestamente infondato. La questione concerne le caratteristiche delle opere realizzate abusivamente dopo la sentenza e il loro rapporto con quelle oggetto del titolo esecutivo. Si tratta, osserva il Collegio, di questione di puro merito, già di per sé inammissibile in sede di legittimità.

La tesi difensiva, secondo cui le aggiunte costituirebbero interventi autonomi e distinti rispetto alla costruzione sanzionata, è stata smentita dal Tribunale con motivazione solida, adeguata e fondata su dati oggettivi. L’ordinanza aveva richiamato gli esiti della consulenza tecnica del Pubblico Ministero, evidenziando che il fabbricato attuale è il risultato di progressivi e complessivi interventi edilizi, accertati nel nucleo iniziale a partire dal 1990.

Quanto al rapporto tra gli interventi, il giudice di merito ha sottolineato che le aggiunte, le modifiche, le tettoie e gli ampliamenti si sono sviluppati anche strutturalmente intorno al nucleo iniziale. L’esame delle planimetrie e delle fotografie ha condotto ad accertare la presenza di un organismo edilizio complesso, di notevoli dimensioni e strutturato su diversi livelli, le cui parti in aggiunta o ampliamento condividono i muri in appoggio. Si tratta di una struttura con evidente carattere di unitarietà, le cui parti sono state correttamente individuate come funzionalmente e strutturalmente connesse al nucleo originario.

Il Tribunale ha inoltre escluso che fosse necessario un unico progetto originario. Ciò che rileva è che la realizzazione a fasi progressive sia stata eseguita nel tempo, attraverso volumi e ampliamenti accorpati al nucleo centrale per formare un unico organismo edilizio complesso. L’accertamento in fatto non è sindacabile in cassazione.

Su queste basi la Corte ribadisce il principio secondo cui l’ordine di demolizione previsto dall’art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380/2001 riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo delle aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale o alla condanna, richiamando Sez. 3, n. 6049 del 2016 e le successive Sez. 3, n. 37245 del 2024, Sez. 3, n. 35006 del 2024 e Sez. 3, n. 31821 del 2024. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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