Permesso di costruire temporaneo e opere permanenti: legittima la demolizione (TAR Calabria n. 299 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire rilasciato per opere "a carattere temporaneo" abilita esclusivamente la collocazione del manufatto per il periodo stagionale e non ne consente la stabile permanenza nell’area. La realizzazione di strutture stabilmente insediate, in difformità dal titolo edilizio, integra un abuso edilizio e giustifica l’ordine di demolizione, anche in presenza di vincoli paesaggistici, sismici e di erosione costiera. L’ordine di demolizione è provvedimento a contenuto vincolato: l’amministrazione può limitarsi a descrivere gli abusi riscontrati e a indicare le norme violate, senza ulteriori valutazioni discrezionali. Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non radica alcun legittimo affidamento nel privato alla conservazione di una situazione di fatto illecita.

Il Fatto

I ricorrenti agiscono per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione con cui il Comune ha ingiunto la rimozione di tre unità immobiliari a struttura prefabbricata, realizzate su particelle ricomprese nel foglio di mappa n. 40. Espongono di avere ottenuto un permesso di costruire a carattere temporaneo, senza indicazione di scadenza, e un successivo permesso in variante, rilasciato senza limitazioni temporali, e di avere realizzato le opere per adibirle a bed and breakfast.

Nel 2022, in esito a un sopralluogo, l’amministrazione ha notificato l’ingiunzione di demolizione, rilevando che le unità, a carattere permanente e accatastate come abitazione di tipo economico, risultavano non conformi per destinazione d’uso e per carattere al P.R.G. vigente, in zona sottoposta a molteplici vincoli. I proprietari deducono la violazione della disciplina edilizia e il difetto di motivazione; il Comune resiste e chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, trattando congiuntamente le censure. Il nodo è la qualificazione delle opere: i ricorrenti sostengono che i manufatti abbiano carattere stagionale e non precario, perché destinati a utilizzazione permanente nel tempo, mentre l’amministrazione li considera permanenti e difformi dal titolo.

La Corte rileva che l’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.M. 1 ottobre 1974, oltre che a vincolo sismico, ferroviario, doganale, demaniale e di erosione costiera, e che in zona AS2 è ammessa la realizzazione di strutture leggere solo a carattere temporaneo. Le relazioni tecniche presupposte dal titolo riferiscono gli immobili a residenze estive, destinate quindi a essere mantenute solo per tale periodo.

Da ciò deriva che i manufatti, al termine della stagione estiva, sarebbero destinati alla rimozione. L’inciso "a carattere temporaneo" contenuto nel titolo edilizio va inteso come amovibilità delle strutture: le opere, invece, sono stabilmente collocate nell’area, con carattere permanente non conforme alle caratteristiche della zona. La difformità dal permesso di costruire è quindi integrata.

Infondata è la censura di difetto di motivazione. L’ordine di demolizione è un provvedimento a contenuto vincolato, rispetto al quale l’amministrazione può limitarsi a descrivere gli abusi riscontrati e a indicare le disposizioni violate; nella specie la determinazione demolitoria dà puntualmente conto di tali profili.

Non sussiste nemmeno la violazione del legittimo affidamento: la Corte richiama Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 febbraio 2021, n. 1352, secondo cui il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’opera abusiva non è idoneo a radicare nel privato alcun affidamento alla conservazione di una situazione illecita. Infondata è anche la censura sul mancato annullamento del titolo edilizio, poiché i manufatti sono stati realizzati in difformità dal medesimo. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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