Carenza di interesse per esecuzione del remand cautelare assorbita dai motivi aggiunti (TAR Puglia n. 831 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta a ottenere l’esecuzione di un’ordinanza di remissione in termini (c.d. remand) diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione abbia integralmente ottemperato al provvedimento giurisdizionale, depositando l’atto di rivalutazione richiesto. L’eventuale impugnazione dell’atto adottato in esecuzione mediante motivi aggiunti introduce un autonomo thema decidendum, che consente alla parte di far valere in sede di cognizione piena tutte le censure avverso l’atto medesimo, assicurando una tutela piena ed effettiva della posizione soggettiva. La fase incidentale di esecuzione resta pertanto assorbita dal giudizio di merito, che si estende all’atto sopravvenuto.
Il Fatto
Un’associazione organizzatrice di un festival cinematografico ha impugnato dinanzi al TAR Puglia la determinazione dirigenziale regionale che aveva approvato gli esiti del procedimento selettivo per il sostegno di progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo. Con ordinanza cautelare n. 171 del 2026, il Tribunale aveva accolto la domanda, sospeso i provvedimenti impugnati e ordinato alla Regione Puglia di procedere alla rivalutazione del progetto dell’istante, limitatamente a un criterio di valutazione, secondo le modalità analiticamente indicate nel dispositivo.
A seguito dell’ottemperanza al remand, la ricorrente ha depositato motivi aggiunti, impugnando il verbale della Commissione di valutazione e la determinazione dirigenziale di approvazione dello stesso, deducendo plurimi vizi di legittimità dell’atto esecutivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la domanda di esecuzione dell’ordinanza n. 171 del 2026 è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il remand cautelare, infatti, risulta integralmente eseguito dalla Regione Puglia con il deposito del verbale di rivalutazione, sicché non residua alcuna utilità concreta che la fase incidentale possa ancora assicurare alla parte ricorrente.
Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto che l’impugnazione dell’atto adottato in esecuzione, proposta attraverso i motivi aggiunti, sia in grado di garantire una tutela piena ed effettiva della posizione giuridica dell’associazione. La nuova impugnazione, infatti, introduce un autonomo thema decidendum, vertente sulla legittimità dell’atto sopravvenuto, che consente di far valere in sede di giudizio di merito tutte le censure avverso l’esecuzione del dictum cautelare.
Il Collegio ha, pertanto, dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di esecuzione dell’ordinanza n. 171 del 2026, con compensazione delle spese della fase incidentale, trattandosi di esito processuale non dipendente da soccombenza sostanziale e giustificato dall’evoluzione della vicenda procedimentale.
Nota della Redazione
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