Commercio su posteggio: autorizzazione di tipo A e non SCIA (TAR Sicilia n. 2150 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione di tipo A per l’esercizio del commercio su area pubblica mediante posteggio non è sostituibile dalla SCIA. L’art. 19 della legge n. 241/1990 ammette il regime sostitutivo solo quando il rilascio del titolo non sia condizionato da limiti, contingenti complessivi o strumenti di programmazione settoriale. Poiché il posteggio su area pubblica costituisce risorsa scarsa e contingentata, la tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, al punto 2.1, prescrive il regime dell’autorizzazione espressa, in coerenza con l’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 114/1998. Ne consegue che il diniego comunale e l’ordine di cessazione dell’attività restano estranei ai poteri conformativi e repressivi propri del regime SCIA, con rigetto delle censure sulla proporzionalità e sul dissenso in conferenza di servizi.
Il Fatto
Il ricorrente esercita da anni nel territorio comunale l’attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche e, per la stagione estiva, aveva chiesto l’occupazione temporanea di una porzione di area demaniale marittima destinata all’installazione di una bancarella. Ottenuta la concessione dalla competente struttura regionale e versato il relativo importo, presentava al SUAP una SCIA per l’esercizio temporaneo del commercio in forma non itinerante.
Con ordinanza dell’1 agosto 2025 il responsabile della polizia municipale dichiarava la segnalazione irricevibile, la annullava e intimava l’interruzione dell’attività e la rimozione degli effetti. Il Comune non si è costituito in giudizio. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, contestando la violazione dell’art. 19 della legge n. 241/1990, i principi di liberalizzazione e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricondotto la controversia alla corretta individuazione del regime amministrativo applicabile al commercio su posteggio. L’ordinanza comunale si fonda sull’assenza, in capo al ricorrente, della prescritta autorizzazione di tipo A, che il ricorrente riteneva surrogabile dalla segnalazione presentata.
La sentenza muove dall’art. 19 della legge n. 241/1990: la sostituzione dell’atto autorizzatorio con la segnalazione opera solo se il rilascio dipende dall’accertamento di requisiti e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo, né specifici strumenti di programmazione settoriale. La disposizione delimita quindi in modo rigido l’ambito del regime sostitutivo.
Su questo punto il Tribunale richiama la tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016, che al punto 2.1, per il commercio su area pubblica su posteggio di tipo A non alimentare, indica come regime abilitante l’autorizzazione e non la SCIA. Il dato è confortato dall’art. 28, comma 3, del d.lgs. n. 114/1998, secondo cui l’autorizzazione all’esercizio della vendita sulle aree pubbliche mediante posteggio è rilasciata dal sindaco del Comune sede del posteggio e abilita anche all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale. Il Collegio osserva che, trattandosi di risorsa scarsa e contingentata, anche la direttiva 2006/123/CE richiede l’autorizzazione espressa, con la conseguenza che il precedente interno invocato dal ricorrente non è pertinente, essendo antecedente alle modifiche recate dal d.lgs. n. 222/2016.
Da qui la conclusione che l’autorizzazione di tipo A esula dal paradigma dell’art. 19, con richiamo alla giurisprudenza amministrativa sul punto. Le ulteriori doglianze risultano pertanto irrilevanti: il dissenso espresso dal Comune in conferenza di servizi attiene al titolo legittimante l’uso esclusivo del suolo pubblico, mentre i poteri inibitori e conformativi dell’art. 19, comma 3, presuppongono un ambito SCIA che nella specie non ricorre. Il ricorso è dunque rigettato, senza liquidazione delle spese per la mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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