Demolizione abusi su suolo pubblico solo al responsabile, non al proprietario (TAR Calabria n. 300 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di interventi abusivi realizzati su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001 individua quale unico legittimato passivo dell’ordine di demolizione il responsabile dell’abuso, con la conseguenza che il provvedimento non può essere validamente indirizzato all’ente pubblico proprietario dell’area. Quest’ultimo va soltanto informato dell’ordine, in quanto soggetto danneggiato dall’abuso commesso da terzi. La demolizione è eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile dell’abuso. La disciplina speciale si distingue da quella ordinaria dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che consente di comminare la demolizione anche al proprietario non responsabile.
Il Fatto
La Città Metropolitana ricorrente ha impugnato due ordinanze di demolizione e sgombero adottate dal Settore Urbanistica del Comune, notificate in data 13 luglio 2022, nella parte in cui le ingiungono, quale intestataria catastale della particella interessata, di provvedere alla demolizione delle opere abusive ivi realizzate.
Le ordinanze rilevano che i manufatti ricadono parzialmente su un’area interessata da procedure espropriative per la costruzione di una strada di circonvallazione, di pertinenza dell’ANAS, cui la strada è stata consegnata. La ricorrente deduce la carenza dei presupposti, non essendo proprietaria dell’area, e la violazione dell’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, che imporrebbe di ordinare la demolizione al responsabile dell’abuso. Si è costituita l’ANAS, eccependo l’omessa notifica delle ordinanze e l’illegittimità delle stesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso e ritiene superfluo esaminare l’eccezione di tardività del deposito documentale del Comune. Il fulcro della decisione è l’art. 35 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina gli interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
La norma prevede che, accertata la realizzazione di interventi in assenza di permesso di costruire su tali suoli, il dirigente o responsabile dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario. La demolizione è eseguita a cura del Comune e a spese del responsabile.
Richiamando la giurisprudenza amministrativa (TAR Puglia Bari sez. III n. 63 del 2026; TAR Friuli Venezia-Giulia sez. I n. 308 del 2018; TAR Umbria n. 515 del 2019), il TAR sottolinea le peculiarità della disciplina speciale rispetto a quella ordinaria dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, in ragione della particolare gravità della condotta sanzionata.
Ne deriva che legittimato passivo della sanzione è unicamente il responsabile dell’abuso, a differenza di quanto previsto dall’art. 31, che consente di comminare la demolizione anche al proprietario non responsabile. Nel caso di opere abusive su suolo pubblico, il Comune può diffidare alla rimozione soltanto il responsabile, ove individuato, informando il proprietario pubblico del bene. Alla rimozione provvede direttamente il Comune, non l’ente proprietario, a spese del responsabile.
Nel caso di specie, le ordinanze non indicano la Città Metropolitana quale responsabile dell’abuso, ma quale proprietario catastale delle opere, né risulta che le stesse siano state realizzate o assentite dall’amministrazione provinciale. Da qui l’illegittimità del provvedimento nella parte in cui ingiunge la demolizione alla ricorrente in qualità di proprietaria catastale, restando assorbite le ulteriori censure.
Nota della Redazione
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