Rifiuti: reato di pericolo la combustione illecita, esclusa la riqualificazione nell’art. 256 (Cass. pen. Sez. 7 n. 17183 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condotta di combustione illecita di rifiuti, realizzata mediante l’abbruciamento di materiale accumulato in assenza di autorizzazione, integra il delitto di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006, fattispecie di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica di un danno effettivo all’ambiente. Tale reato non è riqualificabile nella gestione non autorizzata di rifiuti di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. citato, che presuppone una condotta diversa e con esso può concorrere. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. è correttamente esclusa quando il quantitativo e la natura dei rifiuti, uniti alla reiterazione delle condotte, escludono l’occasionalità e la tenue offensività del fatto.
Il Fatto
Con sentenza del 14 gennaio 2025 la Corte di appello di Bari confermava la pronuncia di primo grado con cui l’imputato era stato ritenuto colpevole del delitto di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006. All’imputato era stato contestato di aver bruciato rifiuti non pericolosi, depositati e accumulati senza autorizzazione all’interno di un fondo recintato di sua proprietà.
La difesa proponeva ricorso per cassazione, censurando la motivazione della sentenza sia con riguardo all’affermazione di responsabilità, sia per il mancato accoglimento dell’istanza di riqualificazione della condotta nella fattispecie di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, sia, infine, per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il ricorso si rivela manifestamente infondato, poiché la sentenza impugnata contiene una motivazione solida e adeguata, priva di illogicità manifeste. Le censure sulla responsabilità, in particolare, si sviluppano lungo evidenti e inammissibili linee di merito, non consentite nel giudizio di legittimità, investendo il giudizio di fatto già compiutamente valutato dai giudici di merito.
Quanto alla richiesta di riqualificazione della condotta, la Corte ha condiviso l’argomentazione della sentenza impugnata, evidenziando che la norma di cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 ha presupposti del tutto diversi da quelli della fattispecie contestata: la prima concerne la gestione non autorizzata di rifiuti (attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento), mentre nella specie era stata riscontrata la combustione illecita degli stessi, condotta che può concorrere con la gestione non autorizzata. A sostegno di tale conclusione, la Corte ha richiamato il precedente di cui a Sez. 2, n. 24302 del 19/5/2022, il quale ha chiarito che i due reati possono concorrere.
La Corte ha altresì precisato che la fattispecie di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152/2006 costituisce un reato di pericolo concreto e di condotta, per la cui consumazione è irrilevante la verifica del danno all’ambiente, richiamando, sul punto, Sez. 3, n. 52610 del 4/10/2017.
Infine, con riguardo alla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., il giudice di legittimità ha ritenuto non manifestamente illogica la motivazione della Corte territoriale, la quale aveva escluso la particolare tenuità del fatto in considerazione del rilevante quantitativo di rifiuti (6.300 kg.), della loro natura (tra cui materiale plastico e cartucce esauste) e della documentata reiterazione delle condotte contestate. Tali elementi, infatti, non consentivano di ritenere il fatto di tenue offensività né la condotta occasionale.
Sulla base di tali rilievi, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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