Aggravante ex art. 71 d.lgs. n. 159/2011 non applicabile all’estorsione tentata (Cass. pen. Sez. II n. 7802 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante di cui all’art. 71 d.lgs. n. 159/2011, che richiama nominativamente il delitto di cui all’art. 629 cod. pen., non è applicabile all’estorsione tentata, perché il delitto tentato costituisce fattispecie criminosa autonoma e, in presenza di elencazione specifica dei delitti, le aggravanti non operano in caso di semplice tentativo. Ai fini della configurabilità del concorso di persone nel reato di estorsione, anche l’intermediario risponde del reato, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana. Il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione non è definitivo quando pende il ricorso, perché l’esecutività non si confonde con la definitività.

Il Fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 3 giugno 2024, confermava la condanna di quattro coimputati per il reato di tentata estorsione ai danni della persona offesa. Avverso la decisione proponevano ricorso per cassazione i difensori degli imputati, deducendo l’estraneità ai fatti, l’insussistenza delle minacce, l’errata applicazione dell’aggravante di cui all’art. 71 d.lgs. n. 159/2011, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., nonché questioni in tema di recidiva, di utilizzabilità della registrazione ambientale e di prescrizione.

La questione centrale attiene alla possibilità di contestare l’aggravante di prevenzione in relazione al delitto tentato e alla sua comunicabilità ai concorrenti, con riflessi sulla prescrizione per l’imputato al quale nessuna aggravante era stata contestata.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da Sezioni Unite n. 40985 del 2018, che ha qualificato il delitto tentato come fattispecie criminosa autonoma, risultante dalla combinazione della norma incriminatrice con l’art. 56 cod. pen. Da tale premessa deriva che le aggravanti possono applicarsi anche ai delitti rimasti allo stadio del tentativo soltanto quando l’indicazione normativa è generica, mentre, in presenza di un’elencazione specifica e nominativa dei delitti, la giurisprudenza di legittimità richiama costantemente la natura autonoma del tentativo e il principio di tassatività.

Poiché l’art. 71 d.lgs. n. 159/2011 menziona espressamente le pene stabilite per il delitto di cui all’art. 629 cod. pen., l’aumento può disporsi soltanto per l’estorsione consumata e non per quella tentata. Sul punto la Corte accoglie il motivo proposto nell’interesse di uno dei ricorrenti, rilevando altresì che la motivazione del giudice di merito, che aveva respinto l’eccezione richiamando l’esecutività del provvedimento di prevenzione, confonde l’esecutività con la definitività del provvedimento.

Quanto al ricorso dell’imputato che assumeva di avere svolto il ruolo di intermediario, la Corte ribadisce il principio secondo cui è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire al raggiungimento dello scopo perseguito da chi esercita la pretesa illecita. L’intermediario risponde del concorso in estorsione, salvo che il suo intervento sia stato dettato dalla sola finalità di perseguire l’interesse della vittima e da motivi di solidarietà umana; nel caso concreto i concorrenti si erano inseriti nella richiesta estorsiva abbassando la somma pretesa, con piena consapevolezza dell’illiceità della pretesa.

La Corte esclude, invece, ogni interesse dei coimputati alla censura sull’aggravante, perché nei loro confronti era stata riconosciuta l’equivalenza tra attenuanti generiche e recidiva reiterata: l’eliminazione dell’aggravante non produrrebbe alcun beneficio, ostandovi l’art. 69, quarto comma, cod. pen. I relativi ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili.

Infine, per l’imputato al quale non era stata contestata alcuna aggravante, la Corte rileva che il termine di prescrizione, pari a otto anni e quattro mesi decorrenti dalla data del commesso reato, è scaduto prima della sentenza di appello una volta sommati i periodi di sospensione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, mentre l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte di appello è disposto solo per la rideterminazione della pena dell’imputato nei cui confronti opera l’esclusione dell’aggravante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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