Giudici onorari: illegittima la rinuncia a ferie e previdenza (Corte cost. n. 71/2026)
Con la sentenza n. 71 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 629, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La norma è caduta nella parte in cui faceva derivare, dal superamento delle procedure valutative di conferma dei magistrati onorari, la rinuncia ai diritti riconosciuti dall’Unione europea in materia di ferie retribuite, previdenza e assistenza.
Il caso. Alcuni giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari avevano fatto causa al Ministero della giustizia. Chiedevano il riconoscimento di un rapporto di lavoro stabile alle stesse condizioni dei magistrati professionali, una retribuzione proporzionata a quella dei magistrati di ruolo, la tutela previdenziale e assistenziale e il risarcimento per il ripetuto rinnovo dei loro incarichi. Il ricorso era stato presentato al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che lo aveva respinto. In appello il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Nel frattempo alcuni ricorrenti avevano superato la procedura di conferma introdotta nel 2021.
La norma contestata. Il comma 5 dell’articolo 29 stabiliva che la partecipazione alle procedure valutative di conferma comportava la rinuncia a ogni ulteriore pretesa, di qualsiasi natura, collegata al rapporto onorario precedente. In pratica il magistrato onorario si trovava davanti a un’alternativa secca: proseguire la causa già avviata per ottenere quanto riteneva dovuto per il passato, oppure accedere alla stabilizzazione e perdere ogni rivendicazione su quel periodo.
Il dubbio del giudice. Secondo il Consiglio di Stato quell’alternativa non era compatibile con il diritto di agire in giudizio garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Non lo era neppure con l’articolo 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea, letto insieme all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che garantisce il diritto a un ricorso effettivo davanti a un giudice.
La risposta della Corte. La Corte ha accolto la questione, ma entro un perimetro preciso. Ha ricordato che i magistrati onorari restano figure distinte dai magistrati professionali, i quali accedono alla funzione per concorso, e che il rapporto onorario non può essere equiparato in tutto a quello dei magistrati di ruolo. Ha però ritenuto che imporre, come condizione per la conferma, una rinuncia preventiva e generalizzata che investe anche i diritti attribuiti dal diritto dell’Unione europea comprima in modo eccessivo la possibilità di rivolgersi a un giudice. Per questo la dichiarazione di illegittimità è stata circoscritta alla rinuncia ai diritti di fonte europea relativi a ferie retribuite, previdenza e assistenza, e non riguarda ogni possibile pretesa economica.
Cosa cambia in pratica. Chi ha superato le procedure valutative di conferma non perde più, per il solo fatto di averle superate, i diritti di matrice europea su ferie retribuite, previdenza e assistenza riferiti al periodo precedente. La rinuncia automatica prevista dalla norma non produce più effetto su questi profili e non può quindi essere opposta come ostacolo in giudizio. Restano invece fuori dalla decisione le altre rivendicazioni economiche fondate soltanto sul diritto interno: su queste la sentenza non riconosce alcun automatismo. L’esito concreto delle cause in corso dipenderà dalla singola posizione e dalla valutazione del giudice che deve deciderle.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/71