Associazioni non riconosciute: prescrizione sospesa (Corte cost. n. 86/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 2941, primo comma, numero 7, del codice civile, nella parte in cui non prevede la sospensione della prescrizione tra le associazioni non riconosciute e i loro amministratori, finche’ sono in carica, per le azioni di responsabilita’ contro di essi. Prima quella sospensione valeva solo per gli enti dotati di personalita’ giuridica.
La regola in gioco. La prescrizione e’ il tempo entro cui un diritto va fatto valere: se scade, il diritto non e’ piu’ azionabile. L’articolo 2941 del codice civile elenca i casi in cui quel tempo resta sospeso, cioe’ non corre. Il numero 7 riguarda il rapporto tra le persone giuridiche e i loro amministratori: finche’ l’amministratore e’ in carica, il termine per agire contro di lui non decorre. E’ una norma eccezionale, quindi non estendibile per analogia: ampliarne la portata richiede una pronuncia della Corte. Era gia’ accaduto con la sentenza n. 322 del 1998 per le societa’ in accomandita semplice e con la sentenza n. 262 del 2015 per quelle in nome collettivo.
Il caso. Un ente aveva operato prima come associazione non riconosciuta e poi, dal 2010, come societa’ a responsabilita’ limitata. Nel 2019 il commissario liquidatore della societa’ ha agito contro chi ne era stato amministratore in entrambe le fasi, contestando condotte distrattive tra il 2004 e il 2014. L’atto e’ stato notificato il 23 ottobre 2019. L’amministratore ha eccepito la prescrizione per tutto cio’ che era anteriore al 23 ottobre 2009, essendo trascorsi piu’ di dieci anni.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale di Napoli ha escluso di poter applicare la sospensione all’associazione non riconosciuta, nemmeno per analogia o in via interpretativa. Ha pero’ ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, cioe’ con l’uguaglianza e con il diritto di difesa. Il motivo: l’associazione non riconosciuta viene trattata peggio sia dell’associazione riconosciuta sia delle societa’ di persone, senza che la presenza o l’assenza della personalita’ giuridica spieghi la differenza.
Il ragionamento della Corte. Le questioni sono state accolte. La sospensione, ha ricordato la Corte, risponde a un’esigenza pratica: finche’ l’amministratore resta in carica, l’ente fatica sia a conoscere davvero il suo operato sia a decidere di agire contro di lui, perche’ chi amministra conserva una posizione di preminenza. Questa difficolta’ non dipende dal riconoscimento giuridico. La personalita’ giuridica incide sui rapporti con i terzi, in particolare sulla separazione dei patrimoni, non sui rapporti interni tra l’ente e chi lo amministra. Anche le associazioni non riconosciute sono autonomi centri di imputazione di diritti e obblighi. E a esse si applica l’articolo 18 del codice civile: gli amministratori rispondono verso l’ente secondo le regole del mandato.
Perche’ la difficolta’ e’ anche maggiore. Nelle associazioni non riconosciute gli amministratori devono solo convocare una volta l’anno l’assemblea per approvare il bilancio. Non e’ previsto alcun obbligo di inserire nello statuto organi di controllo sul loro operato. Solo alla cessazione dell’incarico scatta il dovere di rendere il conto e di restituire quanto ricevuto, in base all’articolo 1713 del codice civile. Nelle societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice, invece, i soci non amministratori hanno poteri di controllo veri e propri: notizie sugli affari, consultazione dei documenti, verifica del bilancio. Se la sospensione era gia’ stata riconosciuta a quelle societa’, a maggior ragione deve valere dove strumenti simili non esistono. Da qui la doppia violazione: disparita’ di trattamento irragionevole e compressione del diritto di difesa dell’ente.
Cosa cambia. Chi partecipa a un’associazione non riconosciuta deve sapere che il termine per l’azione di responsabilita’ contro gli amministratori non corre finche’ questi restano in carica: comincia a decorrere quando l’incarico cessa. Per l’ente significa piu’ tempo utile per accertare eventuali illeciti di gestione e per agire. Per l’amministratore significa che restare in carica non consuma il termine a suo favore. Nel processo da cui e’ nata la questione il giudice dovra’ ora applicare la sospensione che prima riteneva esclusa.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/86