Referendum e spazi Rai: no alla misura urgente (Corte cost. ord. n. 79/2025)
Cosa decide l’ordinanza. La Corte costituzionale ha respinto la richiesta di misure urgenti presentata dal comitato promotore del referendum sulla cittadinanza. Il merito non è stato deciso: l’ordinanza riguarda solo la domanda cautelare, cioè la richiesta di intervenire subito, prima della decisione finale sul conflitto.
In quale giudizio si inserisce. Il comitato ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Contesta la delibera della Commissione del 2 aprile 2025 sulla comunicazione politica e sull’informazione del servizio pubblico radiotelevisivo per la campagna dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Secondo il ricorso, depositato il 28 maggio 2025, quella delibera non riconosce al comitato spazi propri per illustrare il quesito referendario e non impone al servizio pubblico un livello minimo di informazione sui temi in votazione. Ne deriverebbe la lesione delle attribuzioni garantite dagli articoli 2, 3, 48 e 75 della Costituzione. Insieme al ricorso il comitato aveva chiesto la sospensione della delibera e ogni altra misura idonea a tutelare la sua posizione, anche in forma propulsiva, cioè con un invito alla Commissione ad attivarsi.
La ragione indicata nel testo. Ai soli fini della decisione cautelare la Corte ha ritenuto, in via sommaria e senza pregiudicare le valutazioni successive, che sia il comitato promotore sia la Commissione possano essere parti di un conflitto tra poteri. Ha però escluso che ricorressero i presupposti per accogliere la domanda. Tra il deposito dell’istanza, avvenuto nella fase conclusiva della campagna, e la convocazione dei comizi restava pochissimo tempo: la sospensione della delibera è apparsa inidonea a rimuovere nell’immediato le conseguenze lamentate. La misura atipica richiesta è stata inoltre giudicata assolutamente indeterminata. La Corte ha aggiunto che un intervento, sospensivo o propulsivo, nell’imminenza del voto rischierebbe di produrre l’effetto opposto a quello auspicato, perché potrebbe paralizzare o rendere molto problematica la diffusione delle informazioni sui quesiti proprio nei giorni immediatamente precedenti alle urne.
Cosa resta aperto. La delibera contestata è rimasta in vigore per il resto della campagna referendaria. La questione di fondo, cioè se quella delibera abbia effettivamente menomato le attribuzioni del comitato promotore, non è stata affrontata e resta rimessa allo scrutinio di ammissibilità del conflitto. L’ordinanza non si pronuncia neppure sulla richiesta subordinata del comitato, che aveva chiesto alla Corte di sollevare davanti a sé una questione di legittimità costituzionale sull’articolo 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000, nella parte in cui non riconosce al comitato promotore una posizione differenziata e spazi minimi di comunicazione politica radiotelevisiva.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/79