Appalti: soglia di anomalia modificabile fino all’aggiudicazione (Corte cost. n. 77/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 108, comma 12, del codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 36 del 2023. Resta valida la regola per cui la soglia di anomalia delle offerte diventa intoccabile solo dopo il provvedimento di aggiudicazione, anche nelle gare che seguono l’ordine invertito delle fasi.
Le regole in gioco. Nelle gare al prezzo piu’ basso l’amministrazione calcola una soglia di anomalia: e’ il valore oltre il quale un’offerta e’ considerata troppo bassa e quindi non affidabile. La soglia dipende dal numero dei concorrenti e dai prezzi offerti, quindi cambia se qualcuno viene escluso o riammesso. Il principio di invarianza serve a bloccare quel calcolo, per dare stabilita’ al risultato ed evitare che la gara torni indietro ogni volta. L’articolo 108, comma 12, fissa il blocco al momento dell’aggiudicazione. C’e’ poi l’inversione procedimentale, prevista dall’articolo 107, comma 3: l’amministrazione apre prima le offerte economiche e solo dopo controlla i documenti sui requisiti dei partecipanti. Serve a semplificare e a ridurre i controlli.
Il caso. Il Comune di Napoli aveva indetto una gara per lavori di manutenzione stradale straordinaria, da aggiudicare al prezzo piu’ basso, scegliendo l’ordine invertito. Aperte le offerte economiche, il Comune aveva calcolato la soglia di anomalia e formato una prima graduatoria. Poi aveva controllato i documenti dei primi due classificati e di altri concorrenti estratti a sorte. Ad alcuni era stato chiesto di completare la documentazione. Due non avevano risposto e sono stati esclusi. Con meno concorrenti la soglia e’ cambiata, la graduatoria e’ stata rifatta e l’appalto e’ andato a un’impresa diversa da quella prima in classifica. L’impresa scavalcata ha impugnato gli atti di gara.
Il dubbio del giudice. Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha ritenuto la norma sospetta di illegittimita’ in riferimento agli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione. Il suo ragionamento: aperte tutte le offerte economiche, i prezzi sono noti e si puo’ calcolare in anticipo come cambierebbe la soglia se qualcuno uscisse dalla gara. Chi riceve la richiesta di completare i documenti diventa cosi’ padrone dell’esito, perche’ decidendo se rispondere o no sposta la soglia. Secondo il giudice il blocco andrebbe anticipato all’apertura delle offerte economiche.
La risposta della Corte. La Corte ha respinto la censura fondata sull’articolo 97 della Costituzione, che impone buon andamento e imparzialita’ dell’amministrazione. Il blocco della soglia serve a dare continuita’ alla gara e a evitare ricorsi puramente speculativi, ma prima dell’aggiudicazione la possibilita’ di correggere resta utile. Se la soglia fosse congelata subito, l’amministrazione dovrebbe tenere ferma una graduatoria costruita anche su offerte di imprese che non avevano i requisiti per partecipare. Fissare il limite all’aggiudicazione e’, secondo la Corte, un punto di equilibrio ragionevole tra stabilita’ e correttezza della selezione. La Corte ha anche osservato che le critiche sulla segretezza delle offerte colpiscono in realta’ l’inversione procedimentale in se’, che pero’ il giudice non aveva impugnato.
Uguaglianza e liberta’ d’impresa. Anche le questioni sugli articoli 3 e 41 della Costituzione sono state respinte. La legge impone all’amministrazione che usa l’ordine invertito di verificare i requisiti in modo imparziale e trasparente: deve quindi adottare rimedi adeguati, per esempio il sorteggio delle imprese da controllare, cosi’ da ridurre il rischio di accordi tra concorrenti. Quanto alla liberta’ economica, la Corte ha osservato che non rispondere alla richiesta di regolarizzare i documenti e’ una scelta imprenditoriale autonoma. Se poi le imprese si accordano per favorirne una, si tratta di condotte gia’ sanzionate: sono illeciti in materia di concorrenza e possono integrare il reato di turbata liberta’ degli incanti, previsto dall’articolo 353 del codice penale.
Cosa cambia. Nulla nella disciplina vigente. Chi partecipa a una gara pubblica deve sapere che la graduatoria formata subito dopo l’apertura delle offerte economiche non e’ definitiva: fino all’aggiudicazione la soglia di anomalia puo’ essere ricalcolata se alcuni concorrenti vengono esclusi o riammessi. Essere primi in quella prima classifica non da’ alcun diritto acquisito.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/77