Permesso di necessità e morte del familiare: rilievo alla vita familiare effettiva (Cass. pen. Sez. I n. 12738 del 02.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, il permesso di necessità ex art. 30 ord. pen. è un beneficio di eccezionale applicazione, rispondente a finalità di umanizzazione della pena, e non un istituto di natura trattamentale. La sua concessione presuppone tre requisiti: l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione di quest’ultimo con la vita familiare del detenuto. L’accertamento va compiuto verificando l’idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto. La gravità dei reati commessi e la pericolosità sociale del condannato non rilevano di per sé ai fini della concedibilità del beneficio, ma solo per la predisposizione delle opportune cautele esecutive. Ne consegue che la morte di un familiare non idonea a incidere sulla vita familiare effettiva del detenuto rende legittimo il rigetto, prevalendo le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Il Fatto

Il detenuto aveva chiesto al Magistrato di sorveglianza un permesso di necessità per recarsi al cimitero a fare visita al suocero, deceduto nel gennaio 2024. Il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza, valorizzando la caratura criminale del defunto e la prevalenza delle esigenze di ordine pubblico sul legame di mera affinità. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto ex art. 30-bis legge n. 354/1975, rilevando che la morte del suocero, pur astrattamente riconducibile all’art. 30 ord. pen., non soddisfa la ratio dell’istituto, mancando la convivenza e la frequentazione tra i due, entrambi sottoposti al regime differenziato.

Avverso il provvedimento il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 30 ord. pen., 3 C.e.d.u. e 27, terzo comma, Cost. e vizio di motivazione, sostenendo che la norma non distingue tra parenti e affini né richiede la convivenza, e che le esigenze di sicurezza pubblica non giustificano il rigetto potendo adottarsi adeguate cautele.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminando l’unico motivo, ha ribadito che il permesso di necessità risponde a finalità di umanizzazione della pena e non può essere concesso in funzione dell’esigenza di attenuare l’isolamento del detenuto tramite il mantenimento delle relazioni familiari e sociali, richiamando sul punto Sez. 1 n. 57813 del 04/10/2017, Graviano.

Ai fini della concessione devono sussistere tre requisiti: l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento giustificativo e la correlazione dello stesso con la vita familiare. L’accertamento va compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto a incidere nella vicenda umana del detenuto, secondo Sez. 1 n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale. La gravità dei reati e la pericolosità del condannato vanno valutate esclusivamente per la predisposizione di apposite cautele esecutive, come affermato da Sez. 1 n. 20515 del 22/04/2022, Negro.

Su questa base la Corte ha ritenuto che la dedotta pericolosità sociale del ricorrente non possa avere rilievo, da sola, sull’esame dei requisiti di concedibilità del beneficio, ma debba essere considerata al fine di prevedere che una scorta accompagni il detenuto e di predisporre le cautele connesse alla gravità dei reati e alla personalità del condannato.

Nel caso concreto, l’ordinanza impugnata appare errata laddove valorizza la mancanza di convivenza e la prevalenza delle esigenze di ordine pubblico, ma risulta nel complesso corretta. Il Tribunale fonda infatti il rigetto su un aspetto pregiudiziale: la non idoneità dell’evento morte a incidere nella vicenda umana del detenuto, giacché i due uomini, appartenenti a diversi clan, non erano conviventi e non si frequentavano, essendo entrambi sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen. Tale argomento, con il quale il ricorso omette di confrontarsi, è coerente con la valutazione della correlazione dell’evento con la vita familiare ed è da solo decisivo ai fini del rigetto.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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