Continuazione esecutiva: aumenti per reati satellite da motivare singolarmente (Cass. pen. Sez. I n. 12737 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede esecutiva, qualora sia applicata la continuazione tra distinte condanne e quella a pena più grave sia stata pronunciata per una pluralità di reati già uniti nel giudizio di cognizione dal vincolo della continuazione, il giudice deve assumere come pena base quella inflitta per la violazione più grave, scorporando i reati satellite già riuniti, e determinare ex novo i relativi aumenti. Il potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. impone di motivare non solo l’individuazione della pena base ma anche l’entità dei singoli aumenti ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da consentire il controllo del percorso logico e del rapporto di proporzione tra le pene, senza surrettizi cumuli materiali. Ove la rideterminazione riguardi reati oggetto di distinti giudizi abbreviati, l’aumento è soggetto alla riduzione premiale ex art. 442 cod. proc. pen. e il giudice deve darne atto in motivazione.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione aveva accolto la richiesta del condannato di applicare la disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. con riguardo ai reati accertati in tre distinti provvedimenti irrevocabili: una sentenza della corte d’appello per art. 629 cod. pen., una seconda per plurimi reati tra cui art. 416 bis cod. pen. ed estorsioni aggravate, e una sentenza del g.u.p. per reati associativi, estorsivi e altri titoli.
Il giudice aveva rideterminato la pena finale in anni ventiquattro di reclusione, assumendo come base la pena complessivamente irrogata con la sentenza più recente e operando aumenti per i reati satellite. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione censurando il criterio di calcolo e l’omessa considerazione della riduzione per il rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondati i motivi. Il percorso del giudice dell’esecuzione è viziato sotto più profili, perché la determinazione della pena non ha seguito i criteri dettati dall’art. 671 cod. proc. pen. e dalla costante giurisprudenza di legittimità.
Il Collegio richiama il principio secondo cui, applicata in executivis la continuazione tra distinte condanne, deve essere assunta come pena base quella inflitta per la violazione più grave, prescindendosi dall’aumento per i reati satellite, da determinare ex novo anche per quelli già riuniti in continuazione con il reato posto alla base del nuovo computo (Sez. I n. 45161 del 2004; Sez. I n. 4911 del 2009).
Il giudice dell’esecuzione, titolare di potere discrezionale, deve inoltre motivare l’entità dei singoli aumenti in modo da rendere controllabile il percorso logico, non essendo sufficiente il rispetto del limite del triplo della pena base (Sez. I n. 17209 del 2020). Le Sezioni Unite n. 47127 del 2021 hanno precisato che il grado di impegno motivazionale è correlato all’entità degli aumenti e deve consentire di verificare il rispetto del rapporto di proporzione tra le pene e l’assenza di un surrettizio cumulo materiale.
Nel caso concreto l’ordinanza ha individuato come pena base quella complessivamente irrogata con la sentenza più recente, senza scorporare i reati già uniti in continuazione, e ha operato un unico aumento per tutti i reati satellite. Il giudice avrebbe dovuto isolare il reato più grave e operare autonomi aumenti, motivando sul quantum (Sez. I n. 21424 del 2019). Infine, non emerge se sia stata considerata la riduzione ex art. 442 cod. proc. pen., che, essendo aritmeticamente predeterminata, non richiede motivazione sul quantum ma va specificata (Sez. I n. 26269 del 2021).
La Corte ha quindi annullato l’ordinanza con rinvio al Tribunale di Messina, libero nell’esito, per un nuovo esame conforme ai principi indicati.
Nota della Redazione
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