Termine otto giorni per permesso soggiorno studio non perentorio (TAR Campania n. 8311 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi di studio non ha natura perentoria e non è presidiato da alcuna sanzione di decadenza, non essendo tale effetto sancito dalla normativa di riferimento. Il diniego che lo valorizzi come causa di improcedibilità dell’istanza è illegittimo, tanto più quando l’amministrazione non provi di avere assolto gli obblighi informativi gravanti su di essa e fondi il provvedimento su circostanze smentite per tabulas. Integra inoltre violazione del legittimo affidamento il diniego che assuma la cessazione dell’efficacia del visto di ingresso quando il titolo di ingresso era ancora pienamente efficace al momento della presentazione della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente faceva ingresso in Italia il 13 dicembre 2023, in forza di un visto di ingresso per motivi di studio valido dal 29 novembre 2023 all’11 aprile 2024. Il 24 gennaio 2024 presentava domanda per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di studio.

Il Questore di Napoli rigettava l’istanza per il mancato rispetto del termine di otto giorni dall’ingresso e perché, al momento della domanda, il visto di ingresso non sarebbe stato più efficace. Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la violazione degli art. 4 e art. 5 d.lgs. n. 286/1998, l’erronea presupposizione di una decadenza non prevista e il legittimo affidamento ingenerato dalla perdurante efficacia del visto. L’amministrazione si costituiva e la causa veniva trattenuta per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato documentale non contestato: il visto di ingresso aveva efficacia dal 29 novembre 2023 fino all’11 aprile 2024. Al 24 gennaio 2024, dunque, il ricorrente era optimo iure presente sul territorio nazionale e il titolo di ingresso era pienamente valido.

Su questa base cade il secondo argomento del diniego. L’amministrazione aveva sostenuto che il visto fosse scaduto al momento della domanda, ma la circostanza risulta smentita per tabulas. Il presupposto fattuale del provvedimento è quindi errato.

Quanto al termine di otto giorni, il Tribunale ne afferma la natura non perentoria. La decadenza valorizzata dall’amministrazione non è mai sancita espressamente dalla normazione. Il superamento del termine non produce quindi alcun effetto preclusivo sulla domanda.

Il Collegio aggiunge un autonomo profilo di censura: le carenze informative ascrivibili all’amministrazione. Non risultano evidenze documentali attestanti l’assolvimento degli obblighi informativi sull’onere temporale. In applicazione del principio della vicinanza della prova, era onere dell’amministrazione esibire tali evidenze, ricadendo il fatto da comprovare nella sua sfera di dominio.

Ne discende il carattere perplesso e contraddittorio dell’iter procedimentale, lesivo del legittimo affidamento del ricorrente e dei principi generali che governano l’esercizio della potestà amministrativa. Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Le spese sono compensate; il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso in favore del difensore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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