Sei scatti stipendiali ai Carabinieri cessati a domanda spettano sulla buonuscita (TAR Campania n. 2680 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 spetta anche al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare che cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto i cinquantacinque anni di età e maturato trentacinque anni di servizio utile. L’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010 ne sancisce espressamente l’applicabilità al personale dell’Arma dei Carabinieri. Il tenore letterale della disposizione non ammette dubbi interpretativi e il beneficio va incluso nella base di calcolo del trattamento di fine servizio. La necessità di copertura finanziaria non può paralizzare l’applicazione di un diritto soggettivo riconosciuto dalla legge. Il termine di prescrizione delle differenze sul trattamento di fine servizio decorre dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione, non dalla cessazione dal servizio.
Il Fatto
I ricorrenti, già appartenenti all’Arma dei Carabinieri, sono cessati dal servizio a domanda dopo aver maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del D.L. n. 387/1987. Con atto di diffida e messa in mora hanno chiesto all’INPS la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali.
L’Istituto ha rigettato l’istanza, sostenendo che il beneficio non spetterebbe in caso di cessazione a domanda e che la sua estensione comporterebbe oneri non coperti, come rilevato in una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Campania, deducendo la violazione di legge e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina anzitutto le eccezioni preliminari dell’INPS. Quanto al preteso difetto di interesse di uno dei ricorrenti, l’eccezione è respinta: la pratica risulta in stato di liquidazione definitiva e, in ogni caso, l’interesse ad agire sussiste anche prima della liquidazione, per prevenire la formazione di un provvedimento illegittimo.
Anche l’eccezione di prescrizione quinquennale è infondata. Il termine non decorre dalla cessazione dal servizio, ma dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione o, in caso di pagamento rateale, dalla corresponsione dell’ultima rata, secondo un indirizzo consolidato (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4899/2018; n. 5598/2014). L’INPS non ha provato la data di notifica della liquidazione del trattamento di fine servizio.
Nel merito, la questione centrale riguarda la spettanza del beneficio ai militari cessati a domanda. Il comma 2 dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 prevede espressamente l’applicazione del comma 1 al personale che chieda di essere collocato in quiescenza, con i requisiti dei cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. L’applicabilità ai Carabinieri è sancita dall’art. 1911, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010.
La giurisprudenza amministrativa ha consolidato un orientamento univoco, che estende il beneficio alle ipotesi di cessazione volontaria (Cons. Stato, Sez. II, n. 1231/2019; n. 2762/2023; n. 4844/2023). Il richiamo alla nota ministeriale del 5 ottobre 2023 è inconferente, trattandosi di atto di indirizzo interno privo di valore normativo, inidoneo a derogare a una chiara disposizione di legge. La necessità di copertura finanziaria non può paralizzare un diritto soggettivo già riconosciuto.
Infondati sono anche i dubbi di legittimità costituzionale: la scelta del legislatore di incentivare la permanenza in servizio rientra nella discrezionalità in materia previdenziale, entro i limiti della ragionevolezza. L’accoglimento comporta l’annullamento del provvedimento di diniego e l’accertamento del diritto alla riliquidazione della prestazione, con condanna dell’INPS alle differenze economiche e agli interessi legali ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L. n. 412/1991.
Nota della Redazione
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