Revoca del nulla osta al lavoro subordinato illegittima per inerzia della Prefettura (TAR Campania n. 8313 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima la revoca del nulla osta all’assunzione con rapporto di lavoro subordinato quando l’amministrazione, pur avendo convocato le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, ometta di attivare il soccorso istruttorio in presenza di documentazione da regolarizzare e adotti il provvedimento dopo un abnorme lasso temporale, superiore a diciotto mesi dal rilascio. L’inerzia serbata dalla pubblica amministrazione nella definizione del procedimento non può essere addossata al privato, che non è tenuto a rispondere delle sfavorevoli sopravvenienze derivanti dal decorso del tempo. La violazione dei principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità dell’azione amministrativa vizia il processo decisionale quando la documentazione richiesta risulti preesistente all’emanazione del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente otteneva dalla competente Prefettura, il 1 maggio 2023, il nulla osta per motivi di lavoro subordinato e faceva così ingresso nel territorio nazionale. Nell’ottobre 2024 gli uffici convocavano le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; in quella sede entrambe apprendevano l’esistenza di carenze documentali da regolarizzare, consistenti nell’asseverazione e nell’attestazione di indisponibilità di lavoratori rilasciata dal centro per l’impiego.

L’11 febbraio 2025 la Prefettura emanava il provvedimento di revoca del nulla osta, fondato proprio su tali carenze. Il ricorrente impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. 241/90 per mancata comunicazione dei motivi ostativi, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e la violazione dei principi di leale cooperazione, non avendo l’amministrazione valorizzato la documentazione effettivamente sussistente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso. La decisione muove dall’ingresso optimo iure del ricorrente, avvenuto in forza di un nulla osta regolarmente rilasciato, e si concentra sul comportamento tenuto dall’amministrazione nella fase successiva.

Il primo profilo di illegittimità è l’inerzia serbata dall’Autorità, che non ha tempestivamente convocato il datore di lavoro e il ricorrente per la definizione del procedimento. A ciò si aggiunge l’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del nulla osta e la sua revoca, superiore a diciotto mesi, che assume rilievo tanto maggiore a fronte della diversa e più rapida scansione della fase culminata nel provvedimento impugnato.

Il secondo profilo riguarda l’omessa interlocuzione: alla convocazione dell’ottobre 2024 è seguita l’adozione della revoca senza alcuna forma di soccorso istruttorio, nonostante la presenza di entrambe le parti e la effettiva sussistenza dei documenti richiesti. La circostanza è dirimente perché risulta comprovata la preesistenza della asseverazione di cui all’art. 44 del d.l. 73/22 e della certificazione di verifica di indisponibilità rispetto all’epoca di emanazione dell’atto.

Il modus dell’agire amministrativo ha dunque inciso sul processo decisionale, che avrebbe potuto avere esito diverso ove si fossero osservati i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità. L’amministrazione ha irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente, che non ne è responsabile.

Non è mai stata contestata l’inesistenza, al momento dell’ingresso, delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro. Il ricorrente ha fornito un adeguato principio di prova della sussistenza dei requisiti, che l’Autorità avrebbe dovuto valorizzare anche a seguito della istanza successiva all’ordinanza interinale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determinazione impugnata e compensazione delle spese. Il Collegio dispone altresì l’ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio e liquida il compenso in favore del difensore, applicando la riduzione del 50% prescritta dall’art. 130 d.P.R. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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