Rigetto cautelare per insussistenza del fumus: prevale l’interesse paesaggistico sull’installazione di impianti 5G (TAR Abruzzo n. 55 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame della domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., la valutazione del pregiudizio grave e irreparabile e del fumus boni juris deve contemperarsi con la natura degli interessi coinvolti. L’interesse paesaggistico, di rilievo costituzionale, assistito da un parere negativo della Soprintendenza, reso all’esito di una congrua istruttoria e con motivazione adeguata, è idoneo a giustificare il rigetto della sospensione dell’efficacia del diniego di autorizzazione all’installazione di un impianto di comunicazioni elettroniche. La mancata considerazione, da parte della società istante, della proposta alternativa formulata dall’Amministrazione per il contemperamento dei contrapposti interessi incide negativamente sulla delibazione del fumus, deponendo per l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, operatrice nel settore delle infrastrutture per comunicazioni elettroniche, impugnava la determina con cui il SUAP dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore aveva rigettato l’istanza di autorizzazione, presentata ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259 del 2003, volta all’installazione di un impianto in Pescara. Il diniego risultava fondato sul parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, a tutela del vincolo paesaggistico insistente sull’area. Unitamente all’impugnazione, la società proponeva domanda cautelare, chiedendo la sospensione degli effetti del provvedimento e l’accertamento della formazione del silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo, nel respingere l’istanza cautelare, ha rilevato il difetto dei presupposti per l’accoglimento. Il Collegio ha valorizzato la circostanza che il diniego impugnato trovi fondamento in un parere soprintendentizio negativo, reso all’esito di una congrua istruttoria e assistito da adeguata motivazione, a tutela di un interesse, quello paesaggistico, che assume rilievo costituzionale.
La decisione sottolinea come la tutela del paesaggio costituisca un valore primario, la cui compressione non può essere disposta in via cautelare, in assenza di evidenti profili di fondatezza del ricorso. La valutazione del fumus, pertanto, non può prescindere dalla considerazione della natura degli interessi pubblici coinvolti, la cui lesione sarebbe di difficile e non adeguata ristorabilità.
Ulteriore elemento decisivo è rappresentato dalla mancata presa in esame, da parte della società istante, della proposta alternativa formulata dalla stessa Soprintendenza. Detta proposta, finalizzata al contemperamento dei contrapposti interessi, consisteva nella possibilità di collocare gli impianti su uno dei tralicci adiacenti già presenti in loco, eventualmente adeguandolo. La mancata valutazione di tale soluzione ha indotto il Collegio a ritenere non sufficientemente contraddistinta la posizione della ricorrente, la quale non ha dimostrato di aver esperito ogni utile percorso collaborativo con l’Amministrazione.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase. L’ordinanza, adottata nella camera di consiglio del 12 maggio 2026, è stata depositata in data 14 maggio 2026.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.