Contributi previdenziali, teste lavoratore capace e CCNL non depositato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23594 del 20.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore il cui rapporto sia coinvolto nel giudizio contributivo tra l’Inps e il datore di lavoro è capace di testimoniare. L’incapacità prevista dall’art. 246 c.p.c. presuppone un interesse personale, attuale e concreto, idoneo a legittimare il teste a intervenire nel giudizio ai sensi dell’art. 100 c.p.c., non identificandosi con il semplice interesse di fatto alla relativa definizione. Nel giudizio avente ad oggetto il rapporto contributivo la titolarità del credito è esclusiva dell’Inps, sicché difetta in capo al lavoratore l’interesse giuridico che ne determini l’incapacità. L’eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre va proposta subito dopo l’escussione del teste, a pena di sanatoria. I motivi di ricorso che assumono l’interpretazione delle declaratorie di un contratto collettivo sono inammissibili se il CCNL non è depositato integralmente unitamente al ricorso, non valendo a sanare il vizio il deposito tardivo.
Il Fatto
Una società ha proposto ricorso per cassazione, con nove motivi, avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano, accogliendo solo in parte l’impugnazione, ha confermato la richiesta contributiva dell’Inps relativa a differenze retributive connesse al superiore inquadramento nel terzo livello del CCNL terziario. L’istituto ha resistito con controricorso.
La vicenda origina dal ricorso respinto in primo grado contro l’avviso di addebito. In secondo grado la Corte territoriale ha escluso l’incapacità a testimoniare delle lavoratrici coinvolte e ha giudicato corretto l’inquadramento, ravvisando nelle loro mansioni i tratti tipici della declaratoria contrattuale: accertamento della natura del metallo, pesatura, misurazione e determinazione del prezzo di acquisto.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono complessivamente disattesi. La Corte ribadisce che l’incapacità a deporre si configura solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell’art. 100 c.p.c. Tale interesse non coincide con quello di mero fatto a che la controversia sia decisa in un certo modo.
Con specifico riferimento al lavoratore nel giudizio tra ente previdenziale e datore di lavoro, la Corte conferma l’esclusione dell’incapacità in assenza di un interesse giuridico attuale e concreto. Il dato dirimente è l’esclusiva titolarità del credito contributivo in capo all’Inps. Le pronunce più recenti richiamate dalla ricorrente, osserva il Collegio, si limitano in realtà ad affermare la possibilità per il giudice di avvalersi dei poteri dell’art. 421 c.p.c., interrogando liberamente i lavoratori sui fatti di causa.
Distinto è il piano dell’attendibilità dei testimoni, la cui prudente valutazione spetta al giudice di merito. Nella specie il criterio seguito è coerente, avendo privilegiato la conformità delle deposizioni a quelle rese in sede ispettiva. Quanto alla tardività dell’eccezione, la Corte ricorda che l’eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l’escussione del teste, restando altrimenti sanata; non rileva che la parte abbia preventivamente formulato l’eccezione ex art. 246 c.p.c., che non include quella di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta.
Il terzo motivo difetta di specificità: la ricorrente riporta l’ordinanza istruttoria ma non l’atto di appello negli elementi essenziali, impedendo di verificare i termini in cui il profilo era stato devoluto. Il quarto motivo esula dal perimetro dell’art. 360 n. 5 c.p.c., mirando a ridiscutere la valutazione delle risultanze probatorie a fronte di una doppia conforme. Il quinto è inammissibile, perché critica genericamente la selezione dei mezzi di prova, appannaggio del giudice di merito.
I motivi dal sesto al nono si arrestano a un ulteriore rilievo di inammissibilità per inosservanza dell’art. 369 n. 4 c.p.c.: la società non ha depositato copia integrale del contratto collettivo né indicato la sede del deposito nei gradi di merito, avendo allegato il CCNL solo per estratto. Il deposito integrale, avvenuto in prossimità dell’adunanza camerale, non sana il vizio originario, che incide sul diritto del controricorrente di esporre compiutamente le proprie ragioni. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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