Inammissibile il parere sull’indennità al segretario comunale in assenza di decreto (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 3 del 13.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003, è subordinata ai requisiti di ammissibilità soggettiva e oggettiva. Sotto il profilo oggettivo, è inammissibile la richiesta di parere che, pur involgendo profili di spesa del personale, difetti dei caratteri di generalità e astrattezza e sia diretta a ottenere la soluzione di un caso concreto. È parimenti inammissibile il quesito che richieda l’interpretazione di clausole di contrattazione collettiva, attività demandata alle parti contraenti e, per la parte pubblica, all’ARAN, e che sia suscettibile di interferire con altre funzioni magistratuali. La Corte non può prestare una compartecipazione all’amministrazione attiva dell’ente locale.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003. L’ente ha chiesto se sia possibile riconoscere al Segretario comunale, ai sensi dell’art. 41, c. 4, del CCNL del 16 maggio 2001 dei segretari comunali e provinciali, la maggiorazione di retribuzione per funzioni aggiuntive con decorrenza dal 5 giugno 2023, in assenza di espresso decreto del Sindaco. A sostegno dell’istanza, il Comune ha evidenziato che la soluzione presuppone l’interpretazione dell’art. 97 del T.U.E.L. e della stessa clausola contrattuale. La richiesta è stata deferita all’esame collegiale con decreto presidenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare la verifica dei requisiti di ammissibilità della richiesta, distinguendo il profilo soggettivo da quello oggettivo. Quanto al primo, l’istanza è stata ritenuta ammissibile: proviene dall’ente locale ed è sottoscritta dal Sindaco, organo di vertice politico con legittimazione interna ed esterna a sollecitare la funzione consultiva. La Corte ha precisato che la trasmissione diretta, senza il tramite del Consiglio delle Autonomie locali, non incide sull’ammissibilità, poiché la legge prevede tale passaggio solo “di norma”.
Il profilo oggettivo ha invece condotto a una pronuncia di inammissibilità. La Corte ha ricordato che la funzione consultiva non può estendersi a qualsiasi attività dell’ente che presenti riflessi finanziari. La disciplina contabile riguarda la sola fase discendente della spesa, distinta da quella sostanziale e antecedente del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa contabilistica.
Richiamando l’orientamento consolidato delle Sezioni riunite in sede di controllo e della Sezione delle autonomie, il Collegio ha ribadito che la funzione consultiva non può tradursi in una forma di co-amministrazione o di cogestione con l’organo di controllo esterno, né in una verifica ex post della legittimità di atti dell’amministrazione. Il parere non può costituire una compartecipazione all’amministrazione attiva del Comune, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza riconosciuta alla Corte dalla Costituzione.
Il quesito prospettato investe profili di spesa del personale, di indubbia rilevanza contabile, ma afferisce a diritti soggettivi e potrebbe interferire con altri organi giurisdizionali e con altre funzioni della stessa Corte. Esso, inoltre, non presenta carattere generale e astratto, ma riguarda una fattispecie concreta e la scelta di rideterminare una voce retributiva con effetto retroattivo, in assenza del provvedimento formale di attribuzione dell’incarico.
La Corte ha infine escluso la propria competenza sull’interpretazione delle clausole contrattuali, demandata per legge alle parti contraenti e all’ARAN, richiamando il proprio consolidato orientamento in materia. Su queste basi ha dichiarato la richiesta oggettivamente inammissibile e disposto la trasmissione della deliberazione al Sindaco.
Nota della Redazione
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