Danno erariale da peculato della dirigente scolastica: liquidazione personalizzata anche in peius (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 5 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale conseguente a reato, la presunzione forfettaria commisurata al valore del duplum non è inderogabile. Il criterio della liquidazione personalizzata consente al giudice contabile di quantificare il danno anche in peius rispetto a tale parametro, ove la condotta illecita risulti connotata da particolare gravità. Rilevano, a tal fine, la posizione apicale del soggetto agente, la sistematicità e la protrazione della condotta, la lesione della finalità istituzionale dell’ente e la risonanza mediatica del fatto. Il danno comprende sia l’equivalente del bene perduto, con rivalutazione monetaria, sia il mancato godimento del suo controvalore, liquidabile a titolo di interessi compensativi.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio la dirigente di un istituto scolastico, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale. La pretesa trae origine da una condanna penale irrevocabile per peculato e truffa aggravata ai danni dello Stato.
Secondo l’accusa, la convenuta — nella qualità di preside reggente — aveva utilizzato in via esclusiva e per ragioni personali un’autovettura di servizio, sottraendola per oltre due mesi alla destinazione didattica. La difesa ha eccepito in via preliminare l’intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento, deducendo l’assenza di atti interruttivi, e nel merito ha contestato la quantificazione della somma richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di prescrizione, rilevandone la manifesta infondatezza in presenza di una sentenza penale irrevocabile di condanna, che rende inammissibile ogni azione proposta antecedentemente alla sua irrevocabilità per carenza di interesse concreto ed attuale.
Nel merito, la Corte richiama il criterio della liquidazione personalizzata del danno e la possibilità di derogare, in melius o in peius, alla presunzione forfettaria commisurata al valore del duplum. Sul punto è richiamato C.d.C. Sez. App. Sicilia 4 gennaio 2024, n. 2.
Secondo il Collegio, ragioni giustificative di una deroga in peius ricorrono quando la condotta delittuosa sia stata commessa da soggetti in posizione apicale, si sia protratta nel tempo e abbia leso la finalità istituzionale dell’ente, destando al contempo allarme sociale per la risonanza mediatica del fatto.
Nel caso concreto la Corte ravvisa tutti tali elementi. La convenuta, dirigente scolastica, si è appropriata di un bene pubblico destinato alle esercitazioni degli studenti; una volta divenuta di dominio pubblico la vicenda, ha minacciato e rimosso i collaboratori che avevano tentato di ripristinare la legalità. Le deposizioni testimoniali confermano che gli studenti non hanno potuto svolgere la parte pratica del corso.
I giudici contabili escludono che la vicenda abbia ricevuto attenzione mediatica solo per la contemporaneità con altra vicenda locale. Ritengono invece non apprezzabile il comportamento processuale della convenuta e la scelta di concordare in appello la pena. La richiesta della Procura è pertanto ritenuta adeguata e proporzionata alla gravità complessiva dei fatti.
Quanto alla quantificazione, la Corte richiama SS.UU. 22 aprile 1995 n. 1712, stabilendo che il danno ricomprende l’equivalente del bene perduto, con rivalutazione monetaria, e il mancato godimento del suo controvalore, liquidabile a titolo di interessi compensativi, non suscettibili di ulteriore rivalutazione. Il tutto con condanna alle spese di giudizio secondo soccombenza.
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Nota della Redazione
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