Termine dilatorio di 60 giorni e insussistenza delle ragioni di urgenza (Cass. civ. Sez. V n. 6543 del 12.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, nel testo ratione temporis applicabile, consente l’emanazione anticipata dell’avviso di accertamento, prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, soltanto in presenza di specifiche ragioni di urgenza che l’Amministrazione finanziaria deve provare. Tali ragioni non possono individuarsi in circostanze interne alla sfera organizzativa dell’ente impositore, né in elementi rientranti nella sua diretta dominabilità, con la conseguenza che l’imminente scadenza del termine decadenziale del potere di accertamento non integra il presupposto esonerativo. L’inosservanza del termine dilatorio determina l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un notaio un avviso di accertamento per maggiori Irpef, addizionale regionale, Irap e Iva relativamente all’anno di imposta 2008. L’atto era stato preceduto da una verifica conclusa con processo verbale di chiusura delle operazioni notificato al contribuente il 19.12.2013.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.T.P. di Napoli, eccependo la decadenza per violazione dei termini di accertamento e, in via preliminare, la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. La C.T.P. accoglieva il ricorso; la C.T.R. della Campania respingeva l’appello dell’ufficio, ritenendo assorbente la questione preliminare sul termine dilatorio. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla premessa metodologica del criterio della ragione “più liquida”, che consente di decidere la causa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, in ossequio alle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata sancite dall’art. 111 Cost. Su tale base esamina per primo il secondo motivo di ricorso, potenzialmente assorbente, che investe la sussistenza delle ragioni di urgenza.

Il quadro normativo di riferimento è offerto dall’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ratione temporis applicabile, secondo cui l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza dei sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale, salvi i casi di particolare e motivata urgenza. Nel caso concreto la stessa ricorrente ammette che il PVC reca la data del 19.12.2013 e che l’avviso è stato consegnato all’ufficio postale il 31.12.2013: il termine dilatorio non è stato dunque rispettato, a prescindere dalla valutazione sulla data di perfezionamento della notifica.

L’ufficio aveva giustificato l’anticipazione con l’approssimarsi della scadenza del termine per l’accertamento dell’annualità 2008. La Corte richiama il consolidato orientamento inaugurato da Cass. Sez. Un. n. 18184 del 29.07.2013, secondo cui l’inosservanza del termine dilatorio determina di per sé l’illegittimità dell’atto emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, la cui effettiva ricorrenza deve essere provata dall’ufficio. Tale insegnamento è stato sviluppato da Cass. Sez. VI n. 22786 del 09.11.2015, per la quale le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e dalla sua diretta responsabilità, non potendosi individuare nell’imminente scadenza del termine decadenziale.

La Corte richiama altresì la più recente Cass. Sez. V n. 23223 del 25.07.2022, che ha affermato l’applicabilità del termine dilatorio anche all’avviso di recupero di credito d’imposta e ha escluso che l’imminente prescrizione del diritto al rimborso potesse integrare i motivi di urgenza. Ne deriva il principio che le ragioni di urgenza non possono individuarsi in ragioni organizzative o interne all’amministrazione, né in circostanze rientranti nella sua sfera di dominabilità.

La Corte sottolinea il rischio insito nella tesi opposta: l’ufficio potrebbe, caso per caso, comprimere il termine a difesa di sessanta giorni ritardando le verifiche ispettive e la consegna del PVC, purché quest’ultima avvenga dopo il 2 novembre dell’anno di scadenza del potere di accertamento. Il secondo motivo è pertanto infondato e resta assorbita la verifica sulla data di perfezionamento della notifica, poiché entrambe le date in contestazione non rispettano il termine dilatorio. Il ricorso è respinto, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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