Omessa distrazione delle spese: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. III n. 1625 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, in assenza di espressa indicazione legislativa, va rimossa con il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non con gli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione non configura domanda autonoma, ma mera modalità di attribuzione delle spese già liquidate. Il rimedio è esperibile anche avverso le pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., garantendo al difensore distrattario un titolo esecutivo con maggiore rapidità.
Il Fatto
Con ordinanza n. 12128/2023, pubblicata l’8 maggio 2023, la Corte aveva accolto il ricorso di legittimità della società ricorrente principale, cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito, dichiarato inammissibile l’appello proposto dalla banca, condannandola alla refusione delle spese dei gradi di appello e di cassazione in favore della società.
Con istanza di correzione di errore materiale, il difensore costituito della società ha rilevato che, pur avendo egli reso la dichiarazione di anticipo prescritta dall’art. 93 cod. proc. civ., la pronuncia sulle spese aveva omesso di disporne la distrazione in suo favore. Il Presidente ha disposto d’ufficio l’iscrizione a ruolo del procedimento e fissato l’adunanza camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La questione concerne il rimedio esperibile quando il giudice ometta di pronunciare sulla richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore con apposita dichiarazione. Il Collegio osserva che, di fronte a una simile omissione, in assenza di espressa indicazione normativa, va utilizzato il procedimento di correzione degli errori materiali disciplinato dagli artt. 287 e 288 cod. proc. civ.
La Corte esclude il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, infatti, non può qualificarsi come domanda autonoma: essa rappresenta soltanto la modalità con cui si attribuiscono al difensore le spese già liquidate in capo alla parte. La correzione, pertanto, è il rimedio più congruo, poiché consente al difensore distrattario di conseguire il titolo esecutivo con maggiore rapidità ed efficienza.
Tale soluzione opera anche in relazione alle pronunce della Corte di cassazione, in virtù del rinvio contenuto nell’art. 391-bis cod. proc. civ. Il Collegio richiama sul punto un consolidato orientamento, rappresentato da Cass. n. 12437 del 2017, Cass. n. 3566 del 2016 e Cass., Sez. Un., n. 16037 del 2010.
Accertato che nell’ordinanza precedente, per mero errorem calami, la clausola di distrazione era stata omessa, la Corte ne dispone la correzione, con l’aggiunta della relativa clausola in favore del difensore costituito. Quanto alle spese del presente procedimento, non vi è luogo a provvedere, come affermato da Cass., Sez. Un., n. 9438 del 2002, Cass. n. 10203 del 2009 e Cass. n. 21213 del 2013.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.