Scioglimento società efficace per terzi solo con iscrizione Registro Imprese (Cass. civ. Sez. I n. 12156 del 06.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 2484, comma 3, cod. civ., gli effetti dello scioglimento della società deliberato dall’assemblea si determinano, nei confronti dei terzi, dalla data di iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, e non dal mero deposito della stessa. L’iscrizione assolve a una funzione costitutiva, sicché solo da essa decorre lo stato di liquidazione e solo da essa il liquidatore è investito del potere di rappresentare la società. Ne deriva che, prima dell’iscrizione, la valutazione dello stato di insolvenza resta ancorata al criterio proprio delle società in attività e non a quello dell’insolvenza c.d. statica, applicabile alle sole società in liquidazione.
Il Fatto
Il Tribunale dichiara il fallimento di una società consortile mista a responsabilità limitata. Il giudice del merito accerta preliminarmente la legittimazione del creditore istante e i requisiti di cui all’art. 1, comma 2, l. fall., rilevando che, pur essendo stata adottata una delibera di scioglimento e liquidazione, la stessa non risultava ancora iscritta al Registro delle Imprese al momento della decisione. Ne trae la conseguenza che il criterio di valutazione dell’insolvenza non poteva essere quello proprio delle società in liquidazione, ma quello delle società in attività.
La società fallita propone reclamo, sostenendo che il semplice deposito della delibera consentisse ai terzi di venirne a conoscenza e che l’interpretazione dell’art. 2484 cod. civ. come norma a pubblicità costitutiva fosse errata. La Corte d’appello respinge il reclamo e dichiara manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate. Avverso tale sentenza la società ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, quando la società è in stato di scioglimento e di liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell’art. 5 l. fall. deve accertare unicamente se gli elementi attivi del patrimonio consentano l’eguale e integrale soddisfacimento dei creditori sociali. Si tratta della c.d. insolvenza statica, che trova fondamento nella modifica dell’oggetto sociale: la società in liquidazione non intende restare sul mercato, ma solo dismettere il patrimonio per soddisfare i creditori.
Tale principio, però, presuppone che la società sia effettivamente in liquidazione. La Corte osserva che l’art. 2484, comma 3, cod. civ. detta una regola chiara: gli effetti delle cause di scioglimento operano verso i terzi dalla data di pubblicazione al Registro delle Imprese dei relativi atti societari. La riforma del 2003 ha “postergato” tali effetti al momento dell’iscrizione, non più al verificarsi dell’evento dissolutivo, proprio per conferire certezza giuridica circa il momento in cui, per tutti i terzi, la causa di scioglimento produce effetto. Nei rapporti interni con gli amministratori la causa opera automaticamente; nei rapporti esterni, invece, occorre la pubblicazione dell’atto di accertamento.
La Corte respinge l’argomento della ricorrente secondo cui il deposito sarebbe sufficiente perché i terzi possano consultare il fascicolo. Il legislatore ha individuato un evento non sindacabile e non transeunte. Il mero deposito non garantisce analoga certezza, essendo sempre possibile che il Conservatore inviti a completare o rettificare la domanda, ovvero rifiuti l’iscrizione ai sensi dell’art. 11, commi 11 e 12, d.P.R. n. 581/1995. Adottare il deposito come presupposto di efficacia comporterebbe di considerare in liquidazione una società mai formalizzata all’esterno come tale.
Quanto al richiamo dell’art. 2448 cod. civ., la Corte rileva che, anche a volerlo considerare norma generale, il testo dell’art. 2484, comma 3, cod. civ. costituisce deroga esplicita, disciplinando in modo differente una fattispecie specifica. Le altre disposizioni citate dalla ricorrente riguardano l’efficacia di atti societari rispetto a soggetti interni, per i quali non si pone un problema di esteriorizzazione. La prima fase di liquidazione decorre dunque dall’iscrizione dello stato di scioglimento.
Le questioni di costituzionalitàsollevate sono dichiarate manifestamente infondate. Quanto alla nozione di insolvenza, l’avverbio “regolarmente” dell’art. 5 l. fall. impone all’imprenditore attivo di soddisfare i creditori con puntualità e sistematicità; ammettere il contrario eliderebbe tale avverbio. Quanto all’art. 2484, comma 3, cod. civ., la scelta legislativa di ancorare gli effetti all’iscrizione è coerente con i parametri costituzionali invocati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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