Addizionale provinciale energia elettrica: ripetizione dal fornitore (Cass. civ. Sez. III n. 31161 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addizionale provinciale di cui all’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. con modif. dalla l. n. 20 del 1989, sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007, la dichiarata illegittimità costituzionale della norma impositiva per contrasto con il diritto dell’Unione comporta, nei rapporti tra solvens e accipiens, la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Il consumatore finale, che abbia corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta contraria al diritto unionale, è pertanto legittimato a esercitare, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti dello stesso fornitore, che potrà rivalersi verso lo Stato. Il giudice nazionale è tenuto a disapplicare la disposizione interna incompatibile con il diritto dell’Unione, pur se abrogata.
Il Fatto
Gli ex soci di una società cessata, già consumatori finali di energia elettrica, chiedono la restituzione di quanto versato a titolo di addizionale provinciale alle accise per le forniture degli anni 2010 e 2011. A fondamento della domanda deducono il contrasto della norma istitutiva dell’imposta con l’art. 1, par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia.
Il fornitore eccepisce la propria carenza di titolarità passiva, avendo ceduto il credito a una società di factoring che ha incassato le somme. Chiamata in causa, la cessionaria si oppone e chiede la manleva. Il giudice di primo grado condanna la cessionaria alla restituzione e il fornitore a tenerla indenne. La Corte d’appello conferma, dichiarando inammissibile l’appello incidentale della cessionaria. Il fornitore ricorre in cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi quattro motivi, tra loro connessi, che investono l’efficacia dell’interpretazione unionale, la disapplicazione della norma interna e la qualificazione dell’addizionale come imposta indiretta aggiuntiva rispetto all’accisa armonizzata.
Il Collegio rileva che, su una vicenda sovrapponibile, è intervenuta la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988 ad opera della Corte cost., sentenza n. 43 del 15/4/2025. Su questa base una serie di pronunce ha affermato il principio secondo cui il consumatore finale è legittimato ad agire per la ripetizione dell’indebito direttamente verso il fornitore, poiché la caducazione ex tunc della causa giustificatrice opera nei rapporti tra solvens e accipiens.
In forza dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., è sufficiente il rinvio e l’integrale richiamo della motivazione di Cass. Sez. 3, 22/05/2025, n. 13740 per giustificare il rigetto dei motivi, con opportuna correzione della motivazione della sentenza gravata. Il Collegio richiama le conformi nn. 13741, 16992, 16993, 17642 e 17645 del 2025.
Il principio è confermato anche dopo la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, ribadendo la natura di imposta indiretta dell’addizionale, è comunque intervenuta su una disciplina già travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
Il quinto motivo, relativo all’interruzione della prescrizione, è dichiarato manifestamente inammissibile. Il ricorso difetta di adeguata esposizione del fatto processuale, è generico e sollecita una rivalutazione delle emergenze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità. Il preteso travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., come chiarito da Cass. Sez. Un., 05/03/2024, n. 5792. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per essere stato deciso in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale sopravvenuta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.