Pirateria in acque internazionali equipaggio non comandanti senza prova ruolo apicale (Cass. pen. Sez. III n. 34367 del 22.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di atti di depredazione commessi in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano, l’applicazione del primo comma dell’art. 1135 cod. nav., che prevede una pena più grave per il comandante o gli ufficiali, presuppone l’accertamento positivo della qualifica soggettiva del singolo, fondato su prove certe, in ossequio al principio di legalità e di tipicità dell’illecito penale. In mancanza di tale accertamento, ogni dubbio sulla qualifica dell’imputato deve risolversi in suo favore, non essendo configurabile una presunzione di appartenenza alla categoria dei comandanti e ufficiali. Ne consegue che, ove emerga una condotta collettiva e priva di gerarchia certa, la corretta qualificazione impone l’applicazione del secondo comma dell’art. 1135 cod. nav., restando preclusa l’estensione al primo comma in difetto dei presupposti soggettivi richiesti.
Il Fatto
Con sentenza del 7 ottobre 2024, resa all’esito di giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Agrigento ha condannato sei imputati per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 1135 cod. nav., per aver commesso, in concorso tra loro quali membri dell’equipaggio di un motopeschereccio, atti di depredazione ai danni di un barchino in ferro che navigava in acque internazionali contigue al mare territoriale italiano, a bordo del quale si trovavano 49 migranti. A ciascuno è stata inflitta la pena di anni quattro e mesi due di reclusione, oltre alle pene accessorie.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, deducendo vizi della motivazione e violazione dell’art. 1135, primo e secondo comma, cod. nav., per l’erronea sussunzione della condotta nel secondo comma anziché nel primo. Il ricorrente censurava la mancata valorizzazione degli elementi probatori e sosteneva che l’assenza di un rapporto gerarchico escludesse l’applicabilità della fattispecie attenuata.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il giudice di merito, si legge, ha reso motivazione ampia e articolata sia sulla valutazione degli elementi probatori, sia sulla qualificazione degli imputati come membri dell’equipaggio e non come comandanti o ufficiali. Dalle dichiarazioni della polizia giudiziaria intervenuta nell’immediatezza e dalle testimonianze raccolte emerge che tutti hanno partecipato attivamente alla condotta in posizione sostanzialmente paritaria.
Il Collegio esamina la tesi del ricorrente secondo cui uno degli imputati sarebbe identificabile come comandante perché indicato come armatore nei documenti dell’imbarcazione. La Corte rileva che tale circostanza non ha trovato conferma nel processo: pur essendo stato inizialmente attenzionato dalla polizia giudiziaria, non sono emersi elementi ulteriori o univoci idonei ad attribuirgli, con sufficiente certezza, la posizione apicale richiesta dalla norma.
Quanto alle dichiarazioni rese in sede di incidente probatorio, la sentenza impugnata le valuta correttamente come generiche e prive di contenuto individualizzante, non consentendo di attribuire ad alcuno il ruolo di comandante o ufficiale in senso tecnico. La teste non ha indicato alcuna catena di comando né descritto l’esercizio di un potere direttivo o decisionale. I comportamenti distribuiti tra i vari soggetti non delineano una posizione di preminenza o comando esclusivo, ma una condotta collettiva priva di gerarchia certa, coerente con la nozione funzionale di membri dell’equipaggio.
La Corte afferma il principio per cui l’applicazione del primo comma, che prevede una pena maggiore, presuppone l’accertamento positivo della qualifica soggettiva su prove certe, in ossequio al principio di legalità e di tipicità. In mancanza, ogni dubbio deve risolversi in favore dell’imputato, non essendo configurabile una presunzione di appartenenza alla categoria dei comandanti e ufficiali. Il ricorso, conclude la Corte, si risolve in un tentativo di rivisitazione del compendio istruttorio, precluso in sede di legittimità, oltre che nel richiamo a un principio di diritto manifestamente erroneo.
Nota della Redazione
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