Inammissibile il ricorso che ripropone le stesse doglianze disattese in appello (Cass. pen. Sez. II n. 34343 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, quando la richiesta di circostanze attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che la fondano, l’onere di motivazione del diniego è soddisfatto con il mero richiamo del giudice all’assenza di elementi positivi che giustifichino il beneficio. Il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego quando nei motivi di impugnazione si ripropongono gli stessi elementi già sottoposti al giudice di primo grado e da questi disattesi, oppure si insiste per il riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. La ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone la valutazione di ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi; le attenuanti possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato. È inammissibile il ricorso che reitera doglianze già avanzate in appello e disattese con argomentazioni logico-giuridiche ineccepibili.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un giudizio di merito concluso con condanna per fatti di truffa, poi definito dalla Corte di appello di Milano con sentenza in data 10 aprile 2024. Investita del gravame, la Corte territoriale aveva confermato la responsabilità degli imputati, respingendo le censure sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sull’esclusione della recidiva e sulla riduzione della pena.
Avverso la pronuncia di secondo grado gli imputati propongono ricorso per cassazione, deducendo la mancanza e la contraddittorietà della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla configurabilità degli artifici e raggiri integrativi della truffa. La Suprema Corte è chiamata a verificare la deducibilità delle censure e la fondatezza dei motivi sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Quanto al primo ricorrente, il motivo concernente il diniego delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. Sin dal primo grado il giudice di merito aveva congruamente rilevato l’assenza di elementi positivamente valutabili ai fini del riconoscimento del beneficio.
Il Collegio enuncia il principio secondo cui, in tema di trattamento sanzionatorio, l’onere motivazionale del diniego è soddisfatto con il richiamo all’assenza di elementi positivi che possano giustificare la concessione dell’attenuante, richiamando Sez. 3 n. 54179 del 2018. Nel giudizio di appello il ricorrente si era limitato a reiterare la richiesta senza indicare specificamente gli elementi giustificativi di un trattamento più favorevole.
Ne discende che il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego né quando nei motivi si ripropongano gli stessi elementi già disattesi in primo grado, né quando si insista per il riconoscimento senza addurre particolari ragioni, come affermato da Sez. 1 n. 33951 del 2021. La ratio dell’art. 62-bis cod. pen. non impone una valutazione analitica di ogni deduzione difensiva: è sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi. Le attenuanti possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali, perché in tal modo si formula un giudizio di disvalore sulla personalità, secondo Sez. 2 n. 3896 del 2016.
I motivi degli altri ricorrenti, tra loro sovrapponibili, sono parimenti non consentiti perché reiterativi di doglianze già disattese dalla Corte di merito con argomentazioni logico-giuridiche ineccepibili. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, avuto riguardo alla dettagliata motivazione articolata sui punti dedotti.
Alla pronuncia consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata equitativamente nella misura di tremila euro, secondo il parametro di Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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