Piscina a servizio di residenza è nuova costruzione e non pertinenza (Cass. pen. Sez. III n. 12517 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata integra un intervento di nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 e soggiace al regime del permesso di costruire. La nozione di pertinenza urbanistica è più ristretta di quella civilistica di cui all’art. 817 cod. civ.: non rileva la destinazione impressa dal proprietario, ma il nesso oggettivo e funzionale dell’opera rispetto all’edificio principale. L’opera del tipo piscina, comportando una durevole trasformazione del territorio e assicurando utilità autonome e non necessarie all’uso dell’immobile, difetta del requisito di strumentalità funzionale e dispone di un proprio valore di mercato. Essa non è quindi riconducibile alla categoria delle mere pertinenze e soggiace al titolo abilitativo.
Il Fatto
La vicenda riguarda un indagato per reati edilizi e paesaggistici, contestati con art. 81 cod. pen., art. 44, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 e art. 181 d.lgs. n. 42/2004, per aver realizzato, in qualità di proprietario di un terreno in zona vincolata, una struttura in muratura comprendente una piscina rettangolare, pavimentazione esterna e mura rivestite di pietra, per una superficie di circa 140 mq, in assenza dei permessi e dei nulla osta necessari.
Il Tribunale di Lecce, Sezione del Riesame, con sentenza del 02.07.2024, rigettava l’istanza di riesame e confermava il sequestro preventivo disposto dal G.I.P. Il ricorrente impugna tale decisione contestando la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora. La questione centrale attiene alla qualificazione dell’opera come pertinenza o come nuova costruzione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla tipologia degli interventi edilizi delineata dall’art. 3, comma 1, lett. e), T.U.E., che in via residuale qualifica come nuova costruzione ogni trasformazione del territorio non riconducibile alle categorie della manutenzione, del restauro o della ristrutturazione. Richiamando la giurisprudenza consolidata, i giudici ribadiscono che la nozione di nuova costruzione implica una permanente e stabile alterazione del territorio, finalizzata ad un impiego diverso da quello proprio della sua condizione naturale.
Il Collegio distingue nettamente la pertinenza urbanistica dalla pertinenza civilistica. Quest’ultima, ex art. 817 cod. civ., si fonda su un atto di destinazione del proprietario. Ai fini urbanistici, invece, l’opera deve presentare requisiti oggettivi e cumulativi: nesso strumentale con la cosa principale, carattere durevole, ridotte dimensioni, insuscettibilità di destinazione autonoma, assenza di un autonomo valore di mercato e collegamento ad un edificio principale legittimamente edificato. La strumentalità deve essere connaturale alla struttura dell’opera e prescindere dalla volontà del proprietario.
La Corte sottolinea che la piscina, pur interrata, non è preordinata ad una esigenza oggettiva dell’edificio principale. Essa assicura utilità funzionali alle persone, come il relax e l’attività sportiva, e dunque un benessere personale estraneo alle caratteristiche dell’immobile. Le sue dimensioni, insieme all’evidente autonomo valore di mercato, ne confermano l’autonomia funzionale. Nemmeno rileva il contesto di un complesso ricettivo, giacché l’opera incide sul carico urbanistico dell’area.
Quanto al periculum in mora per il reato paesaggistico, la Corte richiama l’orientamento più recente, che esclude ogni automatismo tra uso del manufatto abusivo in zona vincolata e compromissione del bene protetto, imponendo un accertamento concreto sull’incidenza dell’uso rispetto agli interessi tutelati. Il Collegio, tuttavia, dichiara irrilevante la censura sul punto, poiché la sussistenza del periculum in relazione al reato urbanistico assicura da sola la persistenza della misura cautelare.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni per escluderne la colpa.
Nota della Redazione
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