Esclusa violenza o minaccia per mancanza di nesso funzionale (Cass. pen. Sez. 6 n. 6869 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
I delitti di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 cod. pen.) e di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) postulano l’esistenza di un nesso funzionale e teleologico tra la condotta violenta o minatoria e l’attività del pubblico ufficio o servizio. Quando il comportamento aggressivo non è diretto a costringere il destinatario a compiere un atto contrario ai propri doveri, ad omettere un atto dell’ufficio o ad opporsi al compimento di un atto d’ufficio, ma è solo espressione di volgarità ingiuriosa e di atteggiamento genericamente minaccioso, senza che sia dimostrata la finalizzazione a incidere sull’attività dell’ufficio o del servizio, la condotta non integra i delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., ma può configurare il reato di minaccia, aggravata dalla qualità della persona offesa, procedibile a querela. Il riferimento a un atto d’ufficio condizionato non può essere desunto da elementi assenti nella descrizione del fatto contenuta nell’imputazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Salerno aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di un detenuto, riqualificando i fatti originariamente contestati come violazione dell’art. 336 cod. pen. in ipotesi di minaccia ex art. 612 cod. pen., per la mancata proposizione della querela. L’imputato aveva rivolto frasi ingiuriose e minacciose a un Assistente della Polizia penitenziaria, dopo che questi lo aveva esortato a rispondere alla chiamata mattutina per recarsi a svolgere le attività lavorative interne alla struttura penitenziaria.
Avverso la sentenza di proscioglimento, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno proponeva ricorso per cassazione, deducendo inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, sostenendo che la condotta avesse ostacolato le operazioni di “conta” dei detenuti e che il fatto andasse qualificato ai sensi dell’art. 337 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente escluso l’applicabilità dei limiti previsti dall’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. per il ricorso immediato, trattandosi di sentenza inappellabile dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114/2024. Ne consegue che il ricorso dell’organo requirente poteva dedurre tutti i motivi contemplati dall’art. 606 cod. proc. pen.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’originaria imputazione non indicava specificamente quale atto d’ufficio sarebbe stato condizionato dalla minaccia, limitandosi a un generico riferimento all’esecuzione di un atto del proprio ufficio o servizio da parte dell’operatore di Polizia penitenziaria. Pur riconoscendo la legittimità del comportamento del pubblico ufficiale, la Corte ha rilevato che il temporaneo rifiuto del detenuto di uscire dalla propria cella poteva al più avere conseguenze disciplinari, ma non necessariamente penali.
Quanto alla dedotta qualificazione ex art. 337 cod. pen., la Corte ha evidenziato che il riferimento alle operazioni di “conta dei detenuti” era del tutto assente nella descrizione del fatto contenuta nell’imputazione. È stato inoltre chiarito che occorre distinguere tra gli effetti contingenti di una condotta di disturbo e gli effetti che quella stessa condotta era funzionalmente e teleologicamente orientata a conseguire. Difettando il nesso funzionale e teleologico, il fatto configura un reato commesso in danno di un pubblico ufficiale “in occasione” dell’attività istituzionale.
Richiamando un precedente della medesima Sezione (Sez. 6, n. 23684 del 2015), la Corte ha ribadito che la condotta meramente volgare e genericamente minacciosa, priva di finalizzazione a incidere sull’attività dell’ufficio, integra il diverso reato di minaccia aggravata, per il quale è necessaria la querela. La sentenza impugnata, avendo correttamente escluso la sussistenza del nesso funzionale, si è quindi sottratta alle censure del ricorrente, sicché il ricorso è stato rigettato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 336 c.p. – Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale
- Art. 612 c.p. – Minaccia
- Art. 569 c.p.p. – Ricorso immediato per cassazione
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso